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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: a) dell'ordinanza dirigenziale registro ordinanze dirigenziali n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2025, adottata dal Dirigente del settore governo del Territorio - Servizio attività economiche - produttive (S.U.A.P.) del Comune di Lamezia Terme, di cessazione immediata dell'attività industriale di -OMISSIS- in località -OMISSIS- - -OMISSIS-, foglio -OMISSIS-, particelle nn. -OMISSIS-, condotta abusivamente in assenza di titolo edilizio e di Autorizzazione Unica Ambientale, notificata alla società ricorrente in data 10 dicembre 2025; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il rapporto n. -OMISSIS- del 7 aprile 2025 della Regione Carabinieri Forestale Calabria - -OMISSIS- e le pregresse determinazioni edilizie e paesaggistiche richiamate nell'ordinanza;

Giustizia amministrativa202501775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività industriale per assenza di titolo edilizio e Autorizzazione Unica Ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha disposto la cessazione immediata dell'attività industriale esercitata presso un compendio immobiliare, deducendo: violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto, nonché violazione del contraddittorio, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, per avere disposto la cessazione integrale dell'attività senza distinguere tra i diversi segmenti del ciclo produttivo, senza graduare le misure e senza valutare attività non interferenti, attività di custodia e messa in sicurezza e la lavorazione a secco, asseritamente non produttiva di reflui o fanghi; ulteriore difetto di istruttoria e motivazione, anche per il contrasto con provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, che avevano disposto il dissequestro dell'impianto e consentito la continuità operativa sotto controllo, nonché con le prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti del d.lgs. 152/2006. La società ha inoltre richiamato l'adempimento delle prescrizioni ambientali e sostenuto che l'impianto non fosse in grado di produrre i rifiuti liquidi contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che dagli accertamenti fosse emersa una gestione non autorizzata di rifiuti speciali liquidi, costituiti da acque di prima pioggia miste a fanghi, con sversamento su terreno permeabile sottoposto a vincolo paesaggistico, nonché l'assenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per l'attività e l'assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica per le opere e gli impianti. Le contestazioni della ricorrente non investivano l'assenza dei titoli autorizzativi. Il Collegio ha qualificato il potere comunale come vincolato: una volta accertata l'assenza dei titoli necessari, l'amministrazione non poteva adottare una diversa determinazione né sostituire alla cessazione misure prescrittive o graduali. Per tale ragione, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto comunque non dovuto perché previsto per i soli procedimenti a istanza di parte. Il TAR ha escluso che i provvedimenti penali e le prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria potessero legittimare l'esercizio dell'attività in assenza del titolo amministrativo, trattandosi di atti fondati su presupposti, finalità ed effetti diversi e inidonei a sostituire l'autorizzazione. Ha quindi ritenuto infondate anche le censure di sproporzione, mancata graduazione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione: l'ordinanza era adeguatamente perimetrata rispetto alle attività per le quali era necessaria l'AUA e indicava compiutamente i presupposti accertati e le ragioni della cessazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    L'omissione delle garanzie procedimentali non comporta l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    procedimenti ad istanza di parte

    Il preavviso di rigetto è previsto per i procedimenti avviati su istanza di parte e non si applica al procedimento sfociato nell'ordinanza comunale di cessazione.

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    La gestione non autorizzata di rifiuti è stata richiamata quale illecito ambientale emerso dagli accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza.

  • artt. 318-bis e seguenti d.lgs. 152/2006

    Le prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria nell'ambito della procedura penale di regolarizzazione delle contravvenzioni ambientali non sostituiscono il titolo amministrativo necessario per esercitare l'attività.

  • d.P.R. 59/2013

    L'AUA è il titolo autorizzativo necessario per gli scarichi, la gestione dei rifiuti e le emissioni relativi all'attività considerata.

Massime di principio

  • Quando l'esercizio di un'attività industriale richiede titoli autorizzativi e l'amministrazione accerta l'assenza di tali titoli, il potere di ordinarne la cessazione ha natura vincolata e non impone una graduazione discrezionale delle misure mediante prescrizioni alternative o sospensioni parziali.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento di un provvedimento vincolato se è palese, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 riguarda i procedimenti a istanza di parte e non è dovuto nei procedimenti d'ufficio conclusi con misure inibitorie.
  • Provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, dissequestri e prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria operano su presupposti, finalità ed effetti diversi rispetto ai titoli amministrativi e non possono sostituire l'autorizzazione edilizia o ambientale necessaria per l'esercizio dell'attività.
  • L'adempimento di prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento penale ambientale non rende legittimo l'esercizio di un'attività che continui a essere priva dell'autorizzazione amministrativa prescritta.
  • In presenza di un provvedimento vincolato fondato sull'accertata assenza dei titoli necessari, la motivazione è sufficiente quando indica i presupposti fattuali e autorizzativi dell'inibizione; non sussiste difetto di istruttoria se tali presupposti non sono contestati dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRifiutiTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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