Sentenza del 28/02/2017 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.RE.S. - base imponibile - plusvalenze - regime agevolato PEX - disconoscimento - fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a SPM, da un lato, una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione del ramo d’azienda "Piattaforma Ambientale" e, dall’altro, l’indebita applicazione del regime di participation exemption (PEX) previsto dall’art. 87 TUIR alla plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipazione detenuta in SM. S.r.l. Secondo l’Ufficio, mancava il requisito della commercialità della società partecipata e l’operazione complessiva, caratterizzata da una stretta sequenza temporale e dal collegamento tra gli atti, aveva natura elusiva o abusiva, essendo finalizzata a ottenere l’esenzione fiscale. SPM contestava inoltre la metodologia di determinazione della plusvalenza sul ramo d’azienda, l’utilizzo del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, la mancata considerazione delle perdite pregresse e la quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondate le censure relative al disconoscimento del regime PEX, confermando che non era provato il requisito della commercialità in capo alla società partecipata e che le valide ragioni economiche addotte da SPM non erano sufficienti a escludere la natura elusiva dell’operazione. Ha invece accolto le doglianze sulla determinazione della maggiore plusvalenza relativa alla cessione del ramo d’azienda, ritenendo non adeguatamente autonoma e motivata la valutazione dell’Ufficio e non considerata la possibilità di utilizzare perdite pregresse. Ha quindi disposto un nuovo calcolo dell’IRES e delle relative sanzioni, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. L’appello è stato accolto solo parzialmente e le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - regime PEX
"participation exemption" e requisito della "commercialità"
L’esenzione, nella misura prevista dal regime PEX, è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla norma, tra cui la commercialità della società partecipata. La mancata prova di tale requisito consente il disconoscimento della variazione in diminuzione.
Art. 176, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma la decisione non la considera decisiva per escludere il carattere elusivo dell’operazione complessivamente valutata.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
Il richiamo alle garanzie procedurali e al contraddittorio preventivo è stato ritenuto non pertinente, poiché non risultava che l’Ufficio avesse formalmente utilizzato tale specifico strumento antielusivo.
Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione)
La modifica normativa, ritenuta di carattere interpretativo, è stata considerata rilevante per affermare la necessità di ricalcolare il valore dell’IRES.
Massime di principio
- Il regime PEX non può essere applicato automaticamente alla cessione di una partecipazione: occorre dimostrare concretamente la sussistenza del requisito della commercialità della società partecipata.
- Una sequenza ravvicinata e coordinata di operazioni societarie può essere valutata unitariamente; se l’insieme degli atti appare principalmente finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale e mancano valide ragioni economiche alternative, l’Amministrazione può disconoscere il beneficio.
- Le ragioni economiche devono essere specifiche, documentate e coerenti con la struttura e la tempistica dell’operazione; motivazioni generiche o non supportate da elementi oggettivi possono essere ritenute insufficienti.
- La determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette deve essere autonoma e adeguatamente motivata: il valore utilizzato ai fini dell’imposta di registro non può essere recepito automaticamente senza una distinta verifica.
- Nel quantificare l’imposta accertata, l’Amministrazione e il giudice devono considerare anche le perdite pregresse utilizzabili dal contribuente; l’omessa valutazione può comportare la riliquidazione dell’imposta e delle sanzioni.
- Una decisione può essere parzialmente favorevole al contribuente anche quando viene confermato il disconoscimento del regime PEX, se sono accolte le contestazioni relative alla quantificazione della base imponibile o dell’imposta.
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