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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14167/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero di credito IVA emesso nei confronti di una società ritenuta non operativa, per avere compensato nel 2006 un credito IVA in violazione della disciplina delle società di comodo. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società, ritenendo applicabile il termine decadenziale speciale previsto per il recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione e reputando non provata una situazione oggettiva straordinaria idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul termine di decadenza, sostenendo che l'atto dovesse essere qualificato come avviso di accertamento soggetto al termine ordinario dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e non alla disciplina speciale dell'art. 27 d.l. n. 185 del 2008; 2) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994, deducendo che l'IVA era detraibile e compensabile perché la società era in fase di avvio e non operativa per ragioni oggettive, legate alla mancata disponibilità delle autorizzazioni e alla costruzione/adeguamento dell'immobile; 3) vizio di motivazione e incoerenza logico-formale; 4) omesso esame di una sentenza precedente che, per la medesima annualità, aveva già accertato l'impossibilità di esercitare attività imprenditoriale; 5) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza, fino a settembre 2006, delle autorizzazioni necessarie all'attività alberghiera. La Corte ha ritenuto fondato solo il secondo motivo, valorizzando l'evoluzione giurisprudenziale unionale e nazionale in tema di società di comodo e diritto alla detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina interna sulle società non operative, nella parte in cui esclude la detrazione dell'IVA assolta a monte per effetto del mancato raggiungimento di una soglia minima di operatività, non sia conforme ai principi della direttiva IVA come interpretati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dalla società come norma che disciplina il termine ordinario di accertamento; la Corte non lo applica al caso concreto perché il nodo decisivo viene risolto sulla compatibilità della disciplina sulle società di comodo con il diritto unionale

  • art. 27, commi 16 e 17, d.l. n. 185 del 2008

    richiamato dalla CTR per applicare il termine speciale di decadenza ai recuperi di crediti inesistenti in compensazione; la ricorrente ne contesta l'applicazione al caso, sostenendo che il credito non fosse inesistente

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    richiamato in relazione alla compensazione dei crediti tramite modello F24

  • art. 1, comma 421, l. n. 311 del 2004

    norma base dell'atto di recupero del credito IVA contestato

  • art. 30, commi 1, 3, 4 e 4-bis, l. n. 724 del 1994

    il comma 4 prevede limiti al rimborso/compensazione/cessione dell'eccedenza IVA per le società non operative; il comma 4-bis consente la disapplicazione in presenza di oggettive situazioni straordinarie; la Corte, alla luce della CGUE, ritiene che la norma interna che esclude la detrazione IVA al di sotto di una soglia di operatività contrasti con la direttiva IVA e debba essere disapplicata

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base procedimentale per l'istanza di interpello/disapplicazione della disciplina antielusiva

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    secondo la Corte di giustizia, non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA per il solo fatto che il valore delle operazioni non raggiunga la soglia fissata dalla normativa nazionale

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA assolta a monte per l'insufficienza del volume delle operazioni a valle

  • principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità

    utilizzati per affermare che le misure antielusive non possono eccedere quanto necessario e non possono compromettere il diritto alla detrazione IVA

Massime di principio

  • In materia di società non operative, la disciplina interna che subordina il diritto alla detrazione dell'IVA al superamento di una soglia minima di operazioni imponibili non può essere applicata in modo da negare il diritto alla detrazione solo per il mancato raggiungimento di tale soglia, se non sia dimostrato un uso fraudolento o abusivo del diritto.
  • Quando la normativa interna antielusiva incide sul diritto alla detrazione IVA, il giudice nazionale deve verificarne la compatibilità con la direttiva IVA e, in caso di contrasto, disapplicare la norma interna in favore dei principi di neutralità e proporzionalità.
  • Il diniego della detrazione IVA costituisce un'eccezione al principio fondamentale di neutralità dell'imposta: spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, l'esistenza di una frode o di un abuso; non è sufficiente il solo dato del basso volume di operazioni.
  • La prova contraria richiesta per superare le presunzioni di non operatività deve essere valutata alla luce della concreta fase di attività dell'impresa e delle ragioni oggettive che abbiano impedito la produzione di ricavi, ma tali valutazioni non possono trasformarsi in una compressione automatica e generalizzata del diritto alla detrazione IVA.
  • L'interpretazione delle norme nazionali in tema di società di comodo deve essere conforme alla giurisprudenza unionale anche per annualità precedenti l'entrata in vigore formale della direttiva 2006/112/CE, ove la disposizione interna corrisponda a quella della direttiva rifusa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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