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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05917/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

UNICREDIT ha chiesto l'ammissione in prededuzione, per residuo credito di euro 1.063.012,45 derivante da un mutuo ipotecario concesso nel 1992 a GITEX s.r.l., nei confronti dei beni sottoposti a sequestro/confisca di prevenzione. La banca ha dedotto assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, buona fede, e documentazione che prova la finalità e la regolarità delle erogazioni; il giudice territoriale originariamente aveva rigettato l'istanza, la Cassazione aveva annullato con rinvio, e in sede di rinvio la Corte d'appello ha dichiarato il non luogo a provvedere anziché pronunciarsi sull'ammissione e sulla prededucibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, preliminarmente chiarendo che, dato che il sequestro è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, trova applicazione la legge n. 228/2012. Pur riconoscendo che la Prima Sezione aveva qualificato il credito come prededucibile, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel quadro della legge 228/2012, anche i crediti prededucibili sorti anteriormente al sequestro devono essere oggetto di verifica giudiziale secondo la procedura prevista (art. 1, comma 200 l. 228/2012 e richiamo all'art. 52 d.lgs. 159/2011) per accertarne sussistenza, ammontare e collocazione nell'ordine di pagamento. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo affinché integri il provvedimento pronunciando sull'ammissibilità al pagamento (prededucibilità) e sul relativo accertamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52

    La confisca non pregiudica i diritti di credito e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, a meno che non sia accertata la strumentalità; incombe al creditore dimostrare la buona fede se contestata.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54

    Consente, per i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento che siano certi, liquidi ed esigibili e non contestati, il pagamento al di fuori del piano di riparto previa autorizzazione del giudice delegato; la Corte ha rilevato che questa possibilità non esclude la necessità di verifica quando si applica la legge 228/2012.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 61, comma 3

    sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione

    Definisce i crediti prededucibili come quelli nati in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 57-59

    Regolano la procedura di verifica delle domande di credito, la formazione dello stato passivo e le modalità di ammissione dei crediti; richiamati in relazione alla necessità di verifica dei crediti.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e ss. (in particolare commi 198, 200, 203)

    Disciplina transitoria e procedure per i crediti anteriori al sequestro disposti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011: stabilisce la presentazione della domanda al giudice, la verifica e l'ammissione al pagamento da parte del giudice e l'ordine dei pagamenti gestito dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati; impone la verifica anche per i crediti prededucibili sorti anteriormente al sequestro.

  • art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione transitoria)

    Stabilisce che le disposizioni del libro I del d.lgs. 159/2011 si applicano solo se la proposta della misura di prevenzione è stata formulata dopo l'entrata in vigore del decreto; nel caso concreto il sequestro è anteriore e quindi trova applicazione la legge 228/2012.

  • l. n. 575 del 1965, art. 2-octies

    Norma menzionata dalle parti in tema di misure di prevenzione; richiamata fra le norme di riferimento per il sistema delle misure patrimoniali, ma la decisione si fonda soprattutto sull'interazione tra l. 228/2012 e d.lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Se il sequestro/confisca è stato disposto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, si applica la legge n. 228/2012: anche i crediti anteriori al sequestro e qualificati come prededucibili devono essere previamente verificati e ammessi al pagamento da un provvedimento giudiziale (art. 1, comma 200 l. 228/2012).
  • La qualificazione di un credito come prededucibile non esonera dal procedimento di verifica quando la disciplina transitoria (legge 228/2012) opera: è necessario un provvedimento che accerti sussistenza, ammontare e collocazione nel piano di pagamento.
  • Quando la strumentalità del credito è contestata, grava sul creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'assenza di collegamento con l'attività illecita (richiamo all'art. 52 d.lgs. 159/2011).
  • Se il credito è sorto nel corso del procedimento disciplinato dal d.lgs. 159/2011 e risulta certo, liquido, esigibile e non contestato, può essere pagato al di fuori del piano di riparto previa autorizzazione del giudice delegato (art. 54 d.lgs. 159/2011); ma tale possibilità è compatibile solo quando quella disciplina risulti applicabile ratione temporis.
  • In caso di pronuncia della Corte di cassazione che chiarisca principi di diritto (es. riconoscimento della prededucibilità), il giudice di rinvio deve pronunciarsi concretamente conformandosi a tali principi e non limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere.
  • Per tutelare i diritti del creditore è opportuno produrre documentazione che provi la destinazione del finanziamento, regolarità dei pagamenti, correlazione economica (es. relazioni tecniche, stati avanzamento lavori, pagamenti da amministratore giudiziario), e proporre tempestivamente l'istanza di ammissione al giudice competente secondo le regole applicabili ratione temporis.

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