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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5396 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla società consorziata l'omessa fatturazione di operazioni imponibili nei rapporti con il consorzio M. Secondo l'Ufficio, il consorzio avrebbe dovuto ribaltare sulle consorziate, mediante apposite fatturazioni, i costi generali e specifici e i ricavi delle commesse, mentre la compensazione tra il 75% fatturato dalla consorziata e il 25% trattenuto dal consorzio avrebbe occultato parte dei ricavi imponibili. L'Agenzia censurava inoltre la sentenza regionale per avere ritenuto insufficiente la prova dell'imponibile senza considerare l'incompletezza della documentazione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia, ritenendo erronea la decisione della Commissione regionale che aveva escluso qualsiasi obbligo di fatturazione della consorziata basandosi soltanto sull'autonoma struttura imprenditoriale del consorzio. Ha chiarito che occorre distinguere le attività autonome del consorzio dalle operazioni mutualistiche e verificare concretamente la natura dei rapporti e dei servizi svolti. Il ribaltamento di costi e ricavi è dovuto quando il consorzio svolge servizi complementari connessi all'attività mutualistica; in caso di mandato senza rappresentanza, invece, gli importi devono tendenzialmente corrispondere, salvo una provvigione provata e formalizzata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Artt. 2602 e seguenti del codice civile

    La disciplina consortile deve essere valutata considerando concretamente lo scopo mutualistico, l'organizzazione del consorzio e i rapporti tra consorzio e consorziate.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3

    Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

    Nel mandato senza rappresentanza, ai fini IVA, il rapporto tra mandatario e mandante costituisce un autonomo presupposto impositivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. b)

    La base imponibile delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza è determinata considerando il prezzo del servizio e la relativa provvigione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    Le operazioni imponibili devono essere documentate mediante corretta fatturazione; l'eventuale compensazione contabile non elimina, di per sé, l'obbligo di fatturare.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, comma 1

    Consente l'accertamento parziale quando emergano elementi specifici di maggior imponibile o di imposta non dichiarata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, comma 5, e 55, commi 1 e 2

    Regolano i poteri di rettifica e di accertamento IVA in presenza di irregolarità, incompletezze o omissioni nella contabilità e nelle dichiarazioni.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Consente di impugnare la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La sola natura consortile o mutualistica non determina automaticamente l'assenza di rapporti imponibili tra consorzio e consorziate: occorre esaminare concretamente chi acquisisce la commessa, chi svolge i servizi e in quale veste.
  • Se il consorzio esegue autonomamente una commessa con proprie risorse, senza coinvolgere le consorziate, non è necessariamente dovuto il ribaltamento dei costi sugli altri consorziati.
  • Se il consorzio svolge servizi complementari o strumentali all'attività affidata alla consorziata, i relativi costi e ricavi devono essere adeguatamente documentati e, se pertinente, ribaltati mediante fatturazione.
  • Nel mandato senza rappresentanza, il consorzio è trattato ai fini IVA come se avesse acquistato o ceduto direttamente il servizio: non sono ammesse differenze arbitrarie tra gli importi fatturati, salvo una provvigione effettivamente pattuita, formalizzata e provata.
  • Quando esiste una differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata al consorzio, spetta alla consorziata dimostrare che la differenza corrisponde a costi, provvigioni o servizi effettivi e non a ricavi occultati.
  • La compensazione contabile tra ricavi della consorziata e contributi o costi consortili non sostituisce la corretta fatturazione delle operazioni imponibili.
  • La verifica fiscale deve distinguere tra attività autonoma commerciale del consorzio e attività svolta nell'interesse mutualistico delle consorziate, evitando presunzioni automatiche basate soltanto sulle quote di partecipazione.

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