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Sentenza

Sentenza n. 13133/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento di provvedimento di diniego e rimozione osp covid prot. 1364/2026

Giustizia amministrativa202606195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di diniego e rimozione dell'ospitalità COVID

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento di Roma Capitale chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, non contenente elementi idonei a collegarla alla specifica controversia. La procura era stata rilasciata su foglio separato e, secondo quanto esaminato dal giudice, eventualmente congiunta al ricorso soltanto mediante strumento digitale. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, la sufficienza della congiunzione digitale della procura generica al ricorso, richiamando l'orientamento formatosi nel processo civile e la funzione della procura quale prova esterna del conferimento dello ius postulandi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la procura alle liti deve essere speciale ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., dovendo riferirsi a una specifica controversia. La specialità può risultare dal contenuto dettagliato della procura, dalla sua apposizione a margine o in calce al ricorso oppure, secondo il ragionamento svolto, dalla congiunzione materiale di una procura generica al ricorso, purché tale congiunzione avvenga prima della sottoscrizione della procura. Non è invece sufficiente che una procura generica, redatta e sottoscritta su foglio separato, sia successivamente congiunta digitalmente dal difensore al ricorso: tale modalità non dimostra né consente di verificare che la parte abbia inteso riferire la procura proprio alla controversia instaurata. Il requisito è ritenuto necessario anche per prevenire fenomeni di sostituzione processuale e perché il processo amministrativo incide su un assetto di interessi pubblici, sicché l'impugnazione deve provenire dal titolare della posizione giuridica azionata. Il TAR ha escluso che tale interpretazione violi il diritto di difesa, poiché l'onere di indicare nella procura gli estremi della controversia non costituisce un ostacolo gravoso all'accesso alla giustizia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Richiede che il ricorso contenga il conferimento della procura alle liti, quando necessaria, con carattere di specialità riferito alla controversia.

  • art. 8, comma 3, D.P.C.S. 22 maggio 2020

    opera una fictio iuris per parificare nell’ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso; tuttavia, tale disposizione non può valere a sanare i vizi della procura.

    La disposizione tecnica equipara la procura informatica allegata al ricorso a quella apposta in calce ai soli fini del processo telematico, ma non sana la genericità o gli altri vizi sostanziali della procura.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente in relazione al principio espresso dall'Adunanza Plenaria sul regime della procura speciale nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura alle liti richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve riferirsi a una specifica controversia; la sua specialità può risultare dal contenuto della procura o dal collegamento fisico con il ricorso, ma non dalla sola successiva congiunzione digitale di una procura generica a un ricorso telematico.
  • La congiunzione digitale della procura al ricorso opera come equiparazione tecnica alla procura apposta in calce, ma non sana la genericità della procura né dimostra, da sola, che il conferimento del potere rappresentativo sia stato riferito alla specifica lite.
  • Nel processo amministrativo, il requisito della procura speciale tutela non soltanto la certezza della controparte, ma anche l'esigenza di evitare sostituzioni processuali e di assicurare che l'impugnazione di un provvedimento amministrativo sia proposta dal titolare della posizione giuridica incisa.
  • L'imposizione dell'obbligo di indicare nella procura gli elementi identificativi della controversia non viola il diritto di difesa quando tale adempimento sia agevole e non renda gravoso o sproporzionato l'accesso alla giustizia.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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