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Sentenza

Sentenza n. 13391/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del 5.10.2021, notificato il 3.11.2021, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 L. n. 91 del 1992, del parere con motivi ostativi della Questura di -OMISSIS- emesso in data 16.3.2018 e della Prefettura di -OMISSIS- emesso in data 23.7.2019.

Giustizia amministrativa202200781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, fondato sulla pendenza di procedimenti penali e su contestati inadempimenti tributari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, preceduto da preavviso di rigetto, deducendo violazione dell'art. 9 della l. 91/1992, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha rappresentato di risiedere stabilmente in Italia, di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato come autotrasportatore, di essere coniugato e padre di figli, nonché di non avere riportato condanne o ulteriori precedenti penali oltre ai due procedimenti considerati dall'amministrazione: uno per minaccia, definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, e uno per maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli. Ha contestato che tali elementi potessero dimostrare inaffidabilità o mancata integrazione. La Prefettura ha inoltre evidenziato il mancato versamento di tributi locali, ritenuto contrario ai doveri di solidarietà sociale ed economica e al dovere di concorrere alle spese pubbliche.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento ampiamente discrezionale e di alta amministrazione, sindacabile soltanto per vizi di legittimità quali evidente travisamento dei fatti, manifesta illogicità o difetto di motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziaria a quella ministeriale. La pendenza dei due procedimenti penali è stata ritenuta, globalmente considerata, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il giudice ha affermato che le risultanze penali possono essere valutate negativamente anche indipendentemente dall'esito del processo, poiché rilevano non per applicare una sanzione penale, ma per valutare l'adesione ai valori dell'ordinamento e la futura integrazione nella comunità nazionale. Anche il procedimento definito per prescrizione può essere considerato dall'amministrazione: la prescrizione, in assenza di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, c.p.p., non esclude la rilevanza autonoma del fatto storico. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante il mancato pagamento dei tributi locali, quale elemento concorrente nella valutazione dell'integrazione e dell'adempimento dei doveri di solidarietà e contribuzione. La stabile residenza, il lavoro e la famiglia in Italia sono stati giudicati elementi ordinari e non sufficienti a superare il giudizio discrezionale negativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto soggettivo, ma l'esito di una valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla piena adesione ai valori dell'ordinamento.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana esaminata nel giudizio.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La declaratoria di prescrizione, quando non ricorrano i presupposti per un proscioglimento con formula piena, non impedisce che il fatto storico oggetto del procedimento sia autonomamente valutato in sede amministrativa.

  • art. 2 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il mancato versamento dei tributi locali è stato considerato rilevante anche in rapporto ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

  • art. 53 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva è stato valorizzato quale elemento della valutazione sull'integrazione del richiedente.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e il relativo diniego è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare autonomamente le risultanze di procedimenti penali anche quando non siano sfociati in una condanna definitiva, poiché esse rilevano ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, non ai fini dell'irrogazione di una sanzione penale.
  • La definizione di un procedimento penale per prescrizione non preclude, di per sé, la valutazione amministrativa del fatto storico oggetto dell'accertamento, quando non sia intervenuto un proscioglimento con formula piena; tale fatto può concorrere al giudizio discrezionale di integrazione e affidabilità richiesto per la cittadinanza.
  • La stabile residenza, lo svolgimento di un'attività lavorativa e la presenza di legami familiari in Italia costituiscono elementi ordinari dell'integrazione e, da soli, non impongono il riconoscimento della cittadinanza né sono necessariamente idonei a superare elementi ostativi valutati dall'amministrazione.
  • Nella valutazione dell'integrazione richiesta per la naturalizzazione possono assumere rilievo anche condotte relative all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale ed economica, compreso il mancato versamento dei tributi locali, se considerate insieme agli altri elementi del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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