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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12771/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto di reati (associazione a delinquere, corruzione e reati connessi). Le censure principali erano: 1) violazione del diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza in attesa dell'interrogatorio degli indagati; 2) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti; 3) errore nella determinazione e nell'entità del profitto sequestrato (sequestro esteso a somme riferite al periodo 2016-2020 e a importi non specificatamente contestati); 4) illegittimità del sequestro del profitto dell'associazione, posto che il reato associativo non produce autonomamente profitti salvo i proventi dei reati fine; 5) mancanza di nesso di pertinenzialità/derivazione diretta delle somme sequestrate dai reati contestati; 6) sequestro disposto per l'intero importo senza determinazione pro quota della parte ascrivibile a ciascun indagato; 7) insufficiente motivazione circa il periculum in mora.

La decisione

La Corte ha ritenuto alcuni motivi infondati (in particolare il ricorso relativo alla richiesta di differimento dell'udienza ex art. 309 comma 9‑bis) ma ha accolto le censure principali concernenti l'illegittimità del sequestro in relazione al profitto dell'associazione, la carenza di motivazione circa il nesso di pertinenzialità e la violazione del principio di proporzionalità e di domanda (sequestro esteso a somme non richieste). Ha inoltre rilevato l'insufficiente motivazione sul periculum in mora e l'illegittimo sequestro dell'intero importo senza individuazione della quota spettante a ciascun concorrente. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale del riesame di Vibo Valentia per nuovo giudizio, affinchè vengano colmate le carenze motivazionali e sia rideterminato, se del caso, l'oggetto e la misura del sequestro secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Riferita al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diniego del differimento non abbia comunque compresso il diritto di difesa nel procedimento reale impugnato.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamata in relazione alla tutela giurisdizionale e alla possibilità di difesa; la Corte verifica che il diritto di difesa sia stato garantito.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9‑bis

    La norma sul differimento dell'udienza per il riesame personale è applicabile al riesame ma non automaticamente estensibile all'appello; la Corte ha ritenuto che il differimento non fosse requisito necessario per adottare la misura reale impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 289

    Norma sugli interrogatori degli indagati; la Corte ha precisato che l'espletamento degli interrogatori non è presupposto imprescindibile per l'adozione di misure reali.

  • Codice penale, art. 416 (associazione a delinquere)

    La Corte ribadisce che il reato associativo non produce autonomamente profitto illecito salvo nella misura dei profitti derivanti dai reati fine; pertanto il sequestro non può fondarsi sul mero riferimento temporale all'attività associativa senza ricostruzione dei reati fine e dell'attribuzione dei profitti.

  • Codice penale, artt. 319 e 321 (corruzione)

    I proventi della corruzione possono costituire profitto sequestrabile, ma occorre motivare la diretta derivazione delle somme dai singoli reati di corruzione e individuare le somme spettanti a ciascun soggetto.

  • Codice penale, artt. 240 e 240‑bis

    Norme sulla confisca diretta e per equivalente: la Corte richiede prova del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati ovvero motivazione idonea per la confisca per equivalente; non è ammesso estendere il vincolo a somme non richieste senza adeguata motivazione.

  • Codice penale, art. 322‑ter

    Riferita alle misure cautelari reali finalizzate alla confisca; la Corte esamina la legittimità del presupposto e della misura cautelare in relazione a nesso di pertinenzialità e proporzionalità.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento che impone il sequestro; la Corte ha censurato l'insufficiente ricostruzione delle condotte e della attribuzione dei profitti.

  • Codice di procedura penale, art. 322‑bis

    Citato nella doglianza difensiva; la pronuncia considera i principi processuali connessi alle misure reali e alla tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il profitto derivante da un'associazione a delinquere non può essere automaticamente inteso come somma complessiva incamerata dall'apparato associativo: va dimostrata la derivazione dalle specifiche 'fatti‑fine' e attribuita la quota spettante a ciascun concorrente.
  • Per disporre il sequestro finalizzato alla confisca diretta è necessario motivare concretamente il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i reati contestati; la mera coincidenza temporale o il riferimento a versamenti generici non sono sufficienti.
  • Il giudice non può estendere il vincolo a somme non comprese nella misura richiesta dal pubblico ministero (divieto di ultra petita) senza adeguata e specifica motivazione.
  • Il periculum in mora deve essere motivato in modo concreto e rapportato alle ragioni per cui è indispensabile anticipare l'effetto ablatorio rispetto al giudizio di merito; non è sufficiente il richiamo astratto alla natura fungibile del denaro.
  • Se non è possibile determinare la quota di profitto spettante a ciascun concorrente, può applicarsi il criterio di ripartizione in parti uguali solo nei limiti e secondo le indicazioni giurisprudenziali (Sezioni Unite), ma il ricorso a tale criterio richiede motivazione.
  • L'espletamento degli interrogatori degli indagati non è sempre presupposto imprescindibile per l'adozione di misure reali; la richiesta di differimento deve essere valutata, ma non sempre impedisce l'adozione della misura.

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