Cassazione Civile, Ordinanza n. 20315/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima in precedenza. La lavoratrice, già dipendente della società cedente, era stata trasferita al cessionario; la declaratoria di illegittimità della cessione era stata confermata in un precedente giudizio, con ordine di riammissione in servizio presso la cedente. Successivamente la lavoratrice otteneva decreto ingiuntivo per retribuzioni non corrisposte fino al 31/12/2020 nei confronti della società cedente. La società proponeva opposizione al decreto, poi rigettata, e quindi appello, anch'esso respinto. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso il giudicato preclusivo formatosi sulla precedente sentenza che aveva già negato le retribuzioni; 2) violazione di norme su mora del creditore e rapporto di lavoro, sostenendo che la lavoratrice avesse continuato a lavorare presso il cessionario e che non fosse idonea la messa in mora del datore cedente; 3) violazione di norme su adempimento del terzo, indebito, lavoro in appalto e trasferimento d'azienda, per contestare che i pagamenti del cessionario potessero essere considerati irrilevanti ai fini liberatori e per invocare la disciplina dell'appalto; 4) ulteriore censura sull'efficacia liberatoria dei pagamenti del cessionario e sull'inapplicabilità della disciplina dell'adempimento del terzo; 5) violazione di norme sul rapporto di lavoro e sull'art. 614-bis c.p.c., sostenendo che il riconoscimento delle retribuzioni svolgesse una funzione deterrente impropria verso il datore inerte rispetto all'ordine di reintegrazione. La resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto integralmente gli atti necessari a verificare l'asserito giudicato; ha ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima o inopponibile al lavoratore, il rapporto con la cedente si ricostituisce de iure e il rapporto eventualmente proseguito di fatto con il cessionario resta distinto e autonomo nei limiti dell'art. 2126 c.c. Ne consegue che le retribuzioni dovute dalla cedente dopo la messa in mora derivano dal rapporto ripristinato e non sono riducibili né per compensatio lucri cum damno né per effetto dei pagamenti del cessionario, che non sono adempimento del debito altrui ma di un debito proprio. È stata esclusa anche l'applicabilità della disciplina dell'appalto illecito e dell'adempimento del terzo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e alle ulteriori somme previste per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., richiamando la definizione accelerata del ricorso.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per l'eccezione di giudicato; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancava l'autosufficienza necessaria a verificare la formazione del giudicato sulla pretesa azionata
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il giudicato interno/esterno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato per veicolare il primo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di violazione di legge esaminati dalla Corte
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme
art. 1206 c.c.
richiamato sulla mora del creditore; la Corte ha ritenuto che, dopo l'illegittima cessione, il datore cedente sia costituito in mora dalla messa a disposizione della prestazione
art. 1207 c.c.
richiamato sulla mora del creditore; non esclude il diritto alle retribuzioni della lavoratrice verso la cedente
art. 1208 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento
art. 1217 c.c.
richiamato in relazione alla costituzione in mora del datore cedente e alla decorrenza del diritto retributivo
art. 1256 c.c.
richiamato nel secondo motivo, senza incidenza decisiva
art. 2094 c.c.
richiamato per qualificare il rapporto di lavoro subordinato nella ricostruzione della pretesa retributiva
art. 2099 c.c.
richiamato per la natura retributiva del credito azionato
art. 2126 c.c.
usato per qualificare il rapporto di fatto proseguito presso il cessionario nei limiti della prestazione lavorativa resa
art. 1180 c.c.
esclusa la sua applicabilità perché il cessionario, pagando, adempie un debito proprio e non un debito altrui
art. 2036 c.c.
richiamato nel contesto dell'asserito pagamento non dovuto, ma non ritenuto pertinente per la liberazione del cedente
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
ritenuto inapplicabile perché disciplina la solidarietà negli appalti, fattispecie diversa dalla cessione di ramo d'azienda illegittima
art. 1676 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento
art. 2112, comma 6, c.c.
richiamato nel terzo motivo nel quadro della vicenda di trasferimento d'azienda
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
ritenuto non applicabile al caso, perché si riferisce all'appalto illecito o somministrazione irregolare, non alla cessione di ramo illegittima
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
richiamato nel quarto motivo, senza esito favorevole alla ricorrente
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha confermato il diritto alle retribuzioni nei termini indicati
art. 41 Cost.
richiamato nel quinto motivo, senza accoglimento
art. 111 Cost.
richiamato nel quinto motivo, senza accoglimento
art. 614-bis c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per negare una funzione deterrente delle retribuzioni; la Corte ha respinto la censura
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la composizione del collegio e la decisione in camera di consiglio
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
art. 52 c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato con condanna alle somme ulteriori per abuso del processo, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e dell'istanza di decisione
art. 2126 c.c.
la Corte lo utilizza come criterio per ricondurre il lavoro svolto presso il cessionario a un rapporto di fatto autonomo e distinto da quello ripristinato verso la cedente
art. 360, penultimo comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione del motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- Quando una cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima o inopponibile al lavoratore, il rapporto di lavoro si ricostituisce de iure in capo al cedente; l'eventuale prosecuzione di fatto dell'attività presso il cessionario dà luogo a un distinto rapporto di fatto, rilevante nei limiti dell'art. 2126 c.c.
- Le retribuzioni dovute dal cedente dopo la messa in mora del lavoratore hanno natura retributiva e discendono dal rapporto ripristinato; non possono essere ridotte invocando compensatio lucri cum damno o gli importi percepiti nel diverso rapporto con il cessionario.
- Il pagamento effettuato dal cessionario non ha efficacia liberatoria verso il cedente, perché non integra adempimento del debito altrui ma pagamento di un debito proprio del cessionario nel rapporto di fatto autonomo.
- La disciplina dell'appalto illecito o della somministrazione irregolare, compresi i meccanismi di cui all'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non si applica alla diversa ipotesi della cessione di ramo d'azienda illegittima.
- In cassazione, il motivo che invochi giudicato su precedenti decisioni deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo gli atti necessari a verificare il perimetro oggettivo della preclusione dedotta.
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