Sentenza n. 442/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale n. 6 del 17 gennaio 2024, recante la sospensione immediata dei lavori e l’avvio del procedimento per la restituzione in pristino e l’irrogazione di una sanzione, per la demolizione senza titolo degli architravi voltati dei porticati su immobile tutelato dal PUG
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza comunale che qualificava come abuso edilizio ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004 la demolizione degli architravi voltati («archetti») dei porticati, eseguita nell’ambito di lavori di miglioramento sismico e di restauro di un edificio di pregio culturale-testimoniale. Con il primo motivo ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della norma: l’edificio sarebbe stato soltanto classificato dal PUG come soggetto a restauro e risanamento conservativo, ma non assoggettato a un vincolo urbanistico rilevante; inoltre gli archetti sarebbero superfetazioni post-incendio, estranee all’impianto originario e prive di pregio, sicché la loro eliminazione non avrebbe compromesso il bene tutelato. Ha sostenuto anche che il ripristino avrebbe potuto peggiorare la risposta sismica dell’edificio. Con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà dell’azione comunale, poiché l’amministrazione aveva previamente espresso parere favorevole su un intervento volto al recupero della fisionomia settecentesca e alla demolizione di superfetazioni. Il ricorrente ha inoltre contestato l’attualità e la correttezza della pretesa sanzionatoria, richiamando la propria istanza per l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa al ripristino e la pendenza del procedimento sismico. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e per natura non lesiva dell’atto; nel merito ha sostenuto che gli archetti non erano compresi né nella valutazione preventiva né nella CILA-S originaria, e che la scheda 5D4 del PUG imponeva la tutela conservativa dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni di inammissibilità. L’istanza per la sanzione alternativa al ripristino riguarda una fase autonoma e successiva, fondata sull’eventuale impossibilità del ripristino, e non elimina l’interesse a contestare l’accertamento dell’abuso contenuto nell’ordinanza. Quest’ultima non è una mera comunicazione di avvio: accerta l’abuso, dispone la sospensione dei lavori e pone il presupposto del procedimento ripristinatorio e sanzionatorio. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La documentazione dimostra che la valutazione preventiva e la CILA-S n. 50/2022 riguardavano la demolizione della sopraelevazione realizzata nel 1934, non quella degli architravi voltati dei porticati; la successiva CILA-S in variante fu presentata il 13 dicembre 2023, a lavori ultimati. La possibile natura incongrua o posteriore degli archetti non vale a ricomprenderne la demolizione nel progetto assentito, perché la valutazione sull’intervento doveva essere compiuta preventivamente dall’amministrazione sulla base della progettazione presentata. Non sussiste quindi la dedotta contraddittorietà tra il parere favorevole e l’ordinanza, riferendosi i due atti a opere diverse. Il TAR ha inoltre ritenuto che la scheda 5D4 del PUG, qualificando l’edificio come di pregio culturale-testimoniale e assoggettandolo a restauro e risanamento conservativo, configuri un vincolo conformativo imposto dallo strumento urbanistico comunale, rilevante ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004; è inconferente che la categoria non compaia nella distinta scheda dei vincoli o che non vi sia un vincolo previsto dalla normativa nazionale. Il ricorso è stato pertanto respinto. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, L.R. Emilia-Romagna 23/2004
Come evidenziato dalla difesa comunale, l’innanzi riportato art. 10, al comma secondo, prevede che il Comune proceda alla sospensione lavori ed all’ordine di ripristino qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili “vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali”, con disposizione ulteriore ed autonoma rispetto al primo ed al terzo comma, perciò, a tal fine, l’argomento attoreo sull’assenza nella fattispecie di vincoli disposti in base alla normativa nazionale è inconferente.
La disposizione si applica anche quando la tutela dell’immobile discende da un vincolo conformativo previsto dallo strumento urbanistico comunale; non è necessario che il bene sia assoggettato anche a un vincolo previsto dalla normativa nazionale sui beni culturali o paesaggistici.
art. 21 L.R. Emilia-Romagna 15/2013
La valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell’interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l’avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine. 3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva.
La valutazione preventiva vincola l’amministrazione soltanto per un progetto elaborato in conformità alla richiesta sottoposta a valutazione; non copre opere ulteriori non rappresentate nella richiesta e negli elaborati progettuali.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, il vincolo rilevante può derivare dalle prescrizioni conservative dello strumento urbanistico comunale, che configurano un vincolo conformativo; non è necessario che l’immobile sia anche assoggettato a un vincolo ai sensi della legislazione nazionale sui beni culturali o paesaggistici.
- La valutazione preventiva in materia edilizia vincola l’amministrazione soltanto rispetto all’intervento descritto nella richiesta e rappresentato negli elaborati progettuali. Opere ulteriori, non incluse nel progetto valutato, non possono ritenersi assentite per il solo fatto di essere successivamente prospettate come funzionali o coerenti con l’intervento complessivo.
- L’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria in luogo del ripristino costituisce una fase esecutiva autonoma e successiva all’accertamento dell’abuso e all’ordine ripristinatorio; la pendenza della relativa istanza non fa venir meno l’interesse a impugnare l’atto che accerta l’abuso.
- Un atto che accerta l’abuso edilizio e dispone la sospensione dei lavori, ponendo il presupposto del procedimento ripristinatorio e sanzionatorio, ha contenuto provvedimentale e lesivo e non è una mera comunicazione di avvio del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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