Sentenza del 21/11/2019 n. 30360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la fruizione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 4 della legge n. 383/2001, ritenendo indebita la deduzione effettuata dalla società nell'anno 2002. Secondo l'Ufficio, i due robot di saldatura erano stati acquistati e consegnati nel 2001, come risultava dalle fatture del 31 dicembre 2001, sicché l'investimento non avrebbe potuto beneficiare dell'agevolazione applicata nel 2002. La società sosteneva invece che l'investimento si fosse realizzato soltanto quando i beni, composti da più elementi tecnologicamente integrati, erano stati completamente consegnati e resi idonei a funzionare e a produrre reddito, evento verificatosi nel giugno 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto non decisiva la data delle fatture o la ricezione parziale di singoli componenti, poiché i robot non erano autonomamente utilizzabili prima del completamento della consegna e dell'installazione. La CTR aveva correttamente individuato nel giugno 2002 il momento di realizzazione dell'investimento, coincidente con la completa consegna e l'idoneità dei beni a produrre reddito. Le censure dell'Agenzia miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese di lite, liquidate in 7.300 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4, comma 1
È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Ai fini dell'agevolazione, l'investimento in un bene strumentale complesso si considera realizzato quando il bene è stato completamente consegnato ed è concretamente idoneo a essere utilizzato e a produrre reddito, non necessariamente quando sono emesse le fatture o vengono ricevuti singoli componenti inutilizzabili autonomamente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, lett. a), vigente ratione temporis
Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili.
Il criterio della consegna rileva per individuare il momento di competenza dell'acquisto dei beni mobili. Nel caso concreto, la consegna rilevante è stata individuata nella consegna completa del bene complesso, poiché la ricezione di parti separate non rendeva i robot utilizzabili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma, ma non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e dei documenti già esaminati dai giudici di merito.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine lungo per impugnare la sentenza è stato applicato nella versione vigente ratione temporis, con durata annuale, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122
La sospensione dei termini processuali prevista per i soggetti operanti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 ha reso tempestiva la notifica del controricorso della società.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali riferite a beni strumentali complessi, il momento dell'investimento può coincidere con la consegna completa e con la concreta idoneità del bene all'utilizzo produttivo, anziché con la data della fattura o con la consegna di componenti separati.
- Quando più componenti sono funzionalmente integrati e non utilizzabili autonomamente, la ricezione parziale non determina necessariamente la realizzazione dell'investimento: occorre verificare quando il bene unitario è stato completato, installato e reso operativo.
- La documentazione tecnica e contrattuale, come verbali di accettazione, consegna, collaudo e messa in funzione, può essere decisiva per dimostrare la data effettiva di realizzazione dell'investimento.
- In cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione proposta dalla parte, se la motivazione della sentenza è logica e considera gli elementi probatori rilevanti.
- La data della fatturazione costituisce un elemento utile, ma non è necessariamente determinante quando la fattispecie concreta dimostra che il bene non era ancora completo o utilizzabile.
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