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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10462/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A seguito di un’ispezione condotta dalla Banca d’Italia presso una banca di credito cooperativo dal 31 ottobre 2012 al 1° febbraio 2013, erano state rilevate plurime e gravi criticità nell’organizzazione e nei controlli interni, con particolare riguardo ai rischi di credito e operativi e alla condotta di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione. Con delibera n. 119 del 26 febbraio 2014 era stata irrogata al ricorrente, già componente del consiglio di amministrazione, una sanzione pecuniaria di 24.500 euro. La Corte d’appello di Roma, con decisione depositata il 9 marzo 2016, aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 145 TUB. In Cassazione il ricorrente ha formulato quattro motivi. Con il primo ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 145 TUB, denunciando il rito camerale, la decisione con decreto, la mancanza di un doppio grado di giudizio e la competenza esclusiva della Corte d’appello di Roma, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sul procedimento e sui termini, sostenendo che la sanzione fosse stata emessa oltre il termine di 240 giorni decorrente dalla scadenza del termine per presentare controdeduzioni. Con il terzo e il quarto, connessi, ha contestato la propria responsabilità amministrativa e la valutazione delle prove: ha sostenuto che la banca versasse già in grave dissesto prima del suo mandato, che egli avesse cercato di limitarne l’aggravamento, che fosse in minoranza e privo di adeguati flussi informativi e che le sue iniziative fossero state osteggiate dalla maggioranza. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione di atti e documenti indicati a sostegno della propria condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e che il rito camerale e la concentrazione della competenza presso la Corte d’appello di Roma sono coerenti con la specialità tecnica e con la centralità del sistema di vigilanza bancaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: il termine di 240 giorni riguarda l’adozione del provvedimento, non la sua comunicazione, e nel caso concreto il termine risultava rispettato; la comunicazione non condiziona il perfezionamento dell’atto. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, articolati in modo aspecifico e senza mettere la Corte in condizione di esaminare i documenti richiamati. Ha precisato che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare una mera valutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della resistente, liquidate in 3.300 euro per compensi, oltre al 15 per cento per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 D.Lgs. 385/1993

    non è dubbio che non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado

    La disciplina speciale dell’opposizione alle sanzioni bancarie non è incostituzionale per il solo fatto di non prevedere un doppio grado di giudizio; la Corte considera inoltre ragionevoli il rito camerale e la concentrazione della competenza, in rapporto alla specialità tecnica e alla centralità della vigilanza sul credito.

  • L. 689/1981

    Sicchè la identificazione del giudice competente a decidere l’opposizione al provvedimento applicativo della sanzione nel pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione ben può dirsi derivata dal criterio adottato per definire la competenza della autorità che ha emesso il provvedimento, in coerenza con il sistema decentrato e diffuso di accertamento, e non invece dettata in funzione della più efficace difesa del soggetto destinatario della sanzione (non necessariamente agevolata dalla applicazione di quel criterio).

    Il criterio territoriale previsto dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative è collegato al sistema decentrato di accertamento e di irrogazione; non costituisce un principio costituzionalmente necessario che impedisca al legislatore di adottare una competenza concentrata per un sistema di vigilanza accentrato come quello bancario.

  • art. 2697 c.c.

    Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, l’insieme delle doglianze investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove sotto la veste della violazione di legge; la parte deve indicare una specifica violazione delle regole sull’onere probatorio o sui limiti legali di acquisizione e valutazione delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

    La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando siano contestati l’impiego di prove non ritualmente acquisite o disposte oltre i limiti legali, la disapplicazione del valore vincolante di una prova legale, oppure l’attribuzione di efficacia di prova legale a elementi soggetti a valutazione. Non basta lamentare una diversa o asseritamente erronea lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La Costituzione non garantisce il principio del doppio grado di giudizio; pertanto, la previsione di un unico grado di merito non è di per sé illegittima.
  • La concentrazione presso un unico ufficio giudiziario della competenza sulle opposizioni a sanzioni bancarie è compatibile con i principi costituzionali quando risponde alla struttura accentrata della vigilanza e alle esigenze di specializzazione tecnica e uniformità giurisprudenziale.
  • Il termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio bancario è rispettato con l’adozione del provvedimento entro il termine; la successiva comunicazione, pur necessaria per altri effetti, non perfeziona l’atto già adottato.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a riesaminare l’apprezzamento del materiale probatorio svolto dal giudice di merito attraverso la mera denuncia di violazione di legge o degli artt. 115 e 116 c.p.c.; occorre allegare una specifica violazione delle regole di acquisizione o valutazione legale delle prove.
  • Le doglianze che richiamano documenti senza esporne in modo specifico il contenuto e senza consentire alla Corte di conoscerli non superano il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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