Cassazione Civile, Ordinanza n. 10577/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.G.T. di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata annullata perché sorretta da motivazione apparente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-Catania che aveva ritenuto applicabile anche agli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ex l. n. 289/2002 la sospensione dei termini di pagamento delle imposte prevista dall'art. 4 d.l. n. 296/2002, relativa agli eventi sismici-vulcanici dell'ottobre 2002. Il ricorso era affidato a due motivi: il primo denunciava motivazione apparente della sentenza di merito; il secondo motivo, che resta non esaminato per assorbimento, non è specificato nel testo. La Corte rileva che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza svolgere alcun percorso argomentativo idoneo a giustificare la soluzione interpretativa adottata, nonostante le difese dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 296/2002
norma richiamata come fonte della sospensione dei termini per il pagamento delle imposte in relazione agli eventi sismici-vulcanici dell'ottobre 2002; la CTR l'aveva estesa anche ai pagamenti dovuti per definizione agevolata ex l. n. 289/2002.
richiamata come base della definizione agevolata i cui importi la CTR aveva ritenuto assoggettabili alla sospensione dei termini di pagamento.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
- Una sentenza che affermi in modo apodittico l'applicabilità di una disciplina agevolativa o sospensiva, senza confrontarsi con le difese contrarie e senza indicare gli elementi interpretativi posti a fondamento della conclusione, è cassabile per difetto di motivazione.
- L'accoglimento del motivo di ricorso che censura la motivazione della decisione di merito comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10550/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10555/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10557/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10564/2025 del 23/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →