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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10577/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.G.T. di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata annullata perché sorretta da motivazione apparente.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-Catania che aveva ritenuto applicabile anche agli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ex l. n. 289/2002 la sospensione dei termini di pagamento delle imposte prevista dall'art. 4 d.l. n. 296/2002, relativa agli eventi sismici-vulcanici dell'ottobre 2002. Il ricorso era affidato a due motivi: il primo denunciava motivazione apparente della sentenza di merito; il secondo motivo, che resta non esaminato per assorbimento, non è specificato nel testo. La Corte rileva che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza svolgere alcun percorso argomentativo idoneo a giustificare la soluzione interpretativa adottata, nonostante le difese dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 296/2002

    norma richiamata come fonte della sospensione dei termini per il pagamento delle imposte in relazione agli eventi sismici-vulcanici dell'ottobre 2002; la CTR l'aveva estesa anche ai pagamenti dovuti per definizione agevolata ex l. n. 289/2002.

  • l. n. 289/2002

    richiamata come base della definizione agevolata i cui importi la CTR aveva ritenuto assoggettabili alla sospensione dei termini di pagamento.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
  • Una sentenza che affermi in modo apodittico l'applicabilità di una disciplina agevolativa o sospensiva, senza confrontarsi con le difese contrarie e senza indicare gli elementi interpretativi posti a fondamento della conclusione, è cassabile per difetto di motivazione.
  • L'accoglimento del motivo di ricorso che censura la motivazione della decisione di merito comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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