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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38322/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la precedente sospensione concessa costituisse di per sé un elemento ostativo: secondo il ricorrente il cumulo delle pene (mesi 8 precedente + mesi 7 attuale) non supera i limiti dell'art. 163 c.p. e quindi non vi sarebbe motivo formale per negare il beneficio; inoltre deduceva un lapsus del giudice di primo grado che avrebbe negato il beneficio sulla base dell'errata convinzione che fosse detenuto agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione che negava la sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'appello ha erroneamente valorizzato la precedente sospensione come ostativa del beneficio in termini formali, non avendo invece considerato correttamente i limiti del cumulo delle pene ai sensi dell'art. 163 c.p. Hanno dunque annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame unicamente sul punto della sospensione condizionale; la condanna sostanziale e le statuizioni sul risarcimento non sono state toccate.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 c.p.

    Norma usata per identificare il reato per cui l'imputato è stato condannato; non è oggetto di interpretazione specifica rispetto al motivo di ricorso.

  • art. 4, commi 2 e 3, L. 110/1975

    Norma richiamata per il secondo capo d'imputazione relativo a reati connessi a normativa sulle armi; citata nella sentenza di merito ma non oggetto della questione di legittimità sul beneficio della sospensione.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    Richiamato dalla Cassazione per censurare la sentenza impugnata: la Corte territoriale ha indebitamente usato la precedente concessione della sospensione condizionale come elemento ostativo formale, con errata lettura dell'art. 164 c.p., non potendo tale precedente da sola sorreggere una prognosi di recidiva o di pericolo.

  • art. 163 c.p.

    Rilevante ai fini del cumulo delle pene e dei limiti entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; la Cassazione osserva che il cumulo delle pene (come dedotto dal ricorrente) non superava i limiti previsti e dunque non ostava automaticamente al beneficio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata solo in ordine alla fase processuale e non incide sul merito della decisione sulla sospensione.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una precedente sospensione condizionale non costituisce automaticamente un elemento ostativo formale alla concessione di una nuova sospensione: il giudice deve valutare concretamente il cumulo delle pene e i limiti di legge (art. 163 c.p.) e non applicare un divieto formale basato solo sul precedente beneficio.
  • Il giudice di merito deve motivare in termini concreti ogni valutazione prognostica sulla pericolosità futura del condannato; affermazioni generiche o basate su presupposti errati (es. stato di detenzione) possono determinare l'annullamento della decisione sulla sospensione condizionale.
  • In caso di errore su un punto limitato (qui, la concessione del beneficio), la Cassazione può annullare la sentenza soltanto su quel punto e rinviare per nuovo esame, senza modificare le statuizioni non impugnate o non viziatiamente motivate (es.: colpevolezza e risarcimento).
  • Quando si contesta il diniego della sospensione condizionale, è utile che il ricorrente dimostri che il cumulo delle pene rientra nei limiti di legge e che non sussistono elementi concreti a fondamento di una prognosi di recidiva o pericolosità.
  • Errori materiali o 'lapsus' del giudice di primo grado relativi allo stato del detenuto o ad altre circostanze rilevanti possono essere fatti valere in appello o in cassazione per ottenere la riconsiderazione del beneficio.

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