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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14790/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2006 sostenendo che il tributo, per come definito dalla normativa nazionale e regionale, si riferisce alla “benzina per autotrazione” intesa come trazione di autoveicoli (escludendo quindi carburanti destinati alla navigazione), e contestava altresì la legittimità dell'attività di accertamento svolta dalla Regione ritenendo spettante tale potere agli "uffici tecnici di finanza".

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e decidendo la causa nel merito a favore della contribuente. Il giudice ha ritenuto che l'IRBA sia incompatibile con la direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2) in quanto non persegue una "finalità specifica" ma mira a un gettito di carattere generale, contrastando quindi la normativa eurounitaria applicabile ai prodotti sottoposti ad accisa; di conseguenza la normativa regionale che istituiva o applicava tale imposta è stata disapplicata nella fattispecie. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, con riferimento all'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.

    Norma di delega che ha consentito alle regioni di istituire l'IRBA; la Corte osserva che tale facoltà non specificava una "finalità specifica" compatibile con la disciplina europea sulle accise.

  • legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3

    istituisce l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

    Norma regionale istitutiva dell'IRBA nella Regione Campania; secondo la Corte non reca una destinazione del gettito che configuri una finalità specifica ai sensi del diritto UE.

  • direttiva 2008/118/CE del Consiglio, art. 1, paragrafo 2

    Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

    La direttiva consente imposte aggiuntive solo se perseguono una finalità specifica (non puramente di bilancio) e rispettano le norme UE sulle accise; la Corte ha ritenuto che l'IRBA non soddisfi tali requisiti e quindi sia incompatibile con la direttiva.

  • sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

    La giurisprudenza CJEU ha stabilito che una imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non ha finalità specifica se il suo gettito è destinato genericamente al bilancio e dunque è incompatibile con l'art. 1(2) della direttiva 2008/118/CE; la Corte italiana ha applicato tale principio.

  • legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628

    L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ... sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    Norma nazionale che ha abrogato le disposizioni che consentivano l'istituzione dell'IRBA a livello regionale; tuttavia mantiene valide le obbligazioni già sorte nel periodo precedente.

  • legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54

    A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    La Regione ha abrogato l'IRBA a decorrere dal 2021; la Corte ricorda che nonostante la soppressione, gli obblighi tributari già sorti restano considerati.

  • legge delega 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lett. c)

    Atto legislativo di delega che ha autorizzato l'adozione del d.lgs. n. 398/1990 e la conseguente possibilità per le regioni di istituire l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; la Corte sottolinea che la delega non imponeva una finalità specifica conforme al diritto UE.

  • principio di efficacia diretta e primato del diritto UE (giurisprudenza Simmenthal e pronunce nazionali)

    La Corte ribadisce che le disposizioni della direttiva vincolanti e interpretate dalla Corte di Giustizia devono essere applicate dal giudice nazionale d'ufficio, con la conseguente disapplicazione delle norme nazionali contrastanti senza attendere l'intervento legislativo.

Massime di principio

  • Un'imposta regionale che grava su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se persegue una "finalità specifica" non meramente di bilancio e sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito e tale finalità; in mancanza, la normativa è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE.
  • La giurisprudenza della Corte di Giustizia è vincolante e può essere invocata dal giudice nazionale anche d'ufficio: il giudice deve disapplicare le norme interne contrastanti e decidere il merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La destinazione generica del gettito al bilancio regionale non è sufficiente a dimostrare una finalità specifica; è richiesto un collegamento diretto e funzionale tra imposta e finalità perseguita.
  • Anche se una tassa regionale viene abrogata posteriormente, gli obblighi tributari già sorti rimangono in linea di principio efficaci salvo diversa motivazione; tuttavia, l'incompatibilità con il diritto UE può far venir meno la pretesa nel caso concreto.
  • Quando una controversia coinvolge il rapporto tra norme interne e diritto UE in materia fiscale, sollevare questioni procedurali (es. competenza dell'ufficio accertatore) può essere assorbito se prevale un motivo di incompatibilità con il diritto europeo, che decide la causa senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può ottenere la disapplicazione dell'imposta regionale se dimostra (o se emergono dalla giurisprudenza europea) che l'imposizione non risponde ai criteri di compatibilità comunitaria; i giudici nazionali devono verificare la questione anche se le parti non l'hanno specificamente eccepita.

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