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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21392/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo che ha contestato a una società committente la responsabilità solidale, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per omissioni retributive e contributive riferite a quattro lavoratori impiegati da un’impresa esecutrice nelle lavorazioni di cucitura di tomaie e fodere di scarpe. In primo grado l’opposizione della società era stata rigettata; in appello la Corte territoriale aveva escluso solo la debenza delle sanzioni civili, ritenendo che, per il periodo anteriore al d.l. n. 5/2012, la solidarietà non si estendesse alle sanzioni e che la novella del 2012 avesse valore meramente chiarificatore. L’INPS ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 21 d.l. n. 5/2012 e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che le sanzioni civili e le somme aggiuntive rientrano nella responsabilità solidale del committente anche per i rapporti antecedenti alla novella, la quale avrebbe natura innovativa e non interpretativa. La società ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, tutti volti a negare in radice l’esistenza della responsabilità solidale, sostenendo che il rapporto fosse di subfornitura e non di appalto, che la prova fosse insufficiente o mal valutata, che dovesse attribuirsi rilievo al nomen iuris contrattuale e che le spese fossero state mal regolate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la debenza delle sanzioni civili. Ha ritenuto che, nel regime previgente all’art. 21 d.l. n. 5/2012, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 si estendesse anche alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive, poiché queste sono accessorie all’obbligazione contributiva e seguono automaticamente l’omesso o ritardato versamento. Ha inoltre affermato che la novella del 2012 ha natura innovativa, si applica solo alle vicende contributive successive alla sua entrata in vigore e non può essere letta come interpretazione autentica della disciplina precedente. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e della qualificazione del rapporto, preclusa in sede di legittimità. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Nel regime anteriore al d.l. n. 5/2012, la responsabilità solidale del committente per i debiti dell'appaltatore comprende anche sanzioni civili e somme aggiuntive, perché accessorie all'obbligazione contributiva; la disposizione successiva ha natura innovativa e non interpretativa.

  • art. 21 d.l. n. 5/2012

    La norma ha introdotto una limitazione nuova della responsabilità solidale, escludendo espressamente le sanzioni civili, e si applica solo alle vicende successive alla sua entrata in vigore.

  • art. 11 preleggi

    La successione delle leggi nel tempo impedisce di applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole in assenza di esplicita previsione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso principale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale, ma le censure erano in realtà dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale sul riparto dell'onere probatorio, ma le doglianze tendevano a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dalla parte incidentale per contestare la qualificazione del rapporto come appalto.

  • legge 18 giugno 1998, n. 192

    Richiamata dalla parte incidentale in tema di subfornitura, ma ritenuta non decisiva per sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato assorbito dal rinvio disposto sulla questione principale.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la preclusione alla rinnovata discussione del fatto in cassazione quando la valutazione di merito sia già convergente nei due gradi di giudizio.

Massime di principio

  • In materia di appalto e responsabilità solidale del committente, nel regime previgente alla modifica del 2012, la solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 comprende anche le sanzioni civili e le somme aggiuntive dovute per l’omesso o ritardato versamento dei contributi, poiché tali accessori seguono automaticamente l’obbligazione contributiva.
  • La disciplina introdotta dall’art. 21 d.l. n. 5/2012 ha natura innovativa e non interpretativa: per principio generale di successione delle leggi nel tempo si applica solo alle vicende contributive successive alla sua entrata in vigore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente dirette contro violazioni di legge o dell’onere della prova in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove e dell’attendibilità dei testimoni o dei verbali ispettivi.
  • La qualificazione del rapporto come appalto o come subfornitura non è controllabile in cassazione quando il giudice di merito abbia svolto un accertamento coerente e motivato delle risultanze probatorie; il solo nomen iuris scelto dalle parti non è decisivo se i fatti concreti corrispondono a uno schema diverso.
  • Le pronunce della Corte costituzionale richiamate in materia di responsabilità solidale devono essere lette in coerenza con il presupposto interpretativo secondo cui, nel regime anteriore, la responsabilità era più ampia, senza che ciò implichi applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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