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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20705/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per danneggiamento pluriaggravato, ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna e dichiarato estinto per prescrizione un diverso reato contravvenzionale ex art. 707 c.p. I motivi erano quattro: 1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale e alla non elevata gravità del fatto; 3-4) mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, asseritamente negata senza un effettivo giudizio prognostico e fondando il diniego solo sui precedenti penali e sulla misura di prevenzione, senza considerare che dopo il 2017 non vi sarebbero stati ulteriori delitti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o aspecifici tutti i motivi. Ha ritenuto non concedibile l'attenuante del danno di speciale tenuità perché il pregiudizio economico accertato non era irrisorio e, inoltre, erano presenti ulteriori effetti pregiudizievoli sulla res danneggiata. Ha giudicato manifestamente infondata la censura sulla pena, affermando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Ha infine ritenuto correttamente negata la pena sostitutiva, perché la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, la misura di prevenzione e l'assenza di segnali di resipiscenza, formulando un giudizio prognostico sfavorevole circa l'osservanza delle prescrizioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello, senza ulteriori sviluppi in cassazione.

  • art. 635 c.p.

    La condanna per danneggiamento è intervenuta con riferimento all'ipotesi aggravata richiamata dal secondo comma.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economico lievissimo, pressoché irrisorio, valutando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena e la fissazione della pena-base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è concedibile solo quando il pregiudizio economico sia sostanzialmente irrilevante; nella valutazione non conta soltanto il valore del bene o del danno, ma anche ogni ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla persona offesa.
  • Una censura in cassazione contro il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è aspecifico e non può essere accolto.
  • La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione carente.
  • Il diniego di una pena sostitutiva può essere legittimo quando sia sorretto da un giudizio prognostico sfavorevole fondato su precedenti penali, misura di prevenzione e assenza di segnali di resipiscenza, senza che sia necessario ignorare il dato di un successivo periodo di assenza di nuovi reati se tale dato è comunque smentito dagli atti.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena o sulla valutazione dei fatti, se la decisione impugnata è assistita da motivazione non meramente apparente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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