Cassazione Penale, Sentenza n. 10891/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione contestando la violazione dell'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575. Si deduceva l'assenza di collegamento tra le somme di denaro sequestrate nel 2019 e l'attività delittuosa: per Campisi le somme sarebbero state restituite in un procedimento penale anteriore per difetto di correlazione; per la somma di Euro 16.700,00 rinvenuta presso l'abitazione della madre (Cuturello) si sosteneva che si trattasse del residuo di una polizza assicurativa liquidata nel 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sul merito la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la legittima provenienza della somma di Euro 16.700,00 sulla base del confronto tra le entrate derivanti dalla polizza del 2014 e le movimentazioni economiche del nucleo familiare negli anni 2014-2019, riscontrando una sproporzione continuativa (mai inferiore a Euro 20.000,00, pari nel 2019 a Euro 27.854,83). La Corte ha inoltre precisato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e non per sindacare nuovamente le valutazioni di fatto e le massime di esperienza della Corte di merito, salvo motivazione inesistente o meramente apparente. Quanto all'allegato contrasto con il procedimento penale (restituzione del denaro), la Corte ha ritenuto la censura generica e priva degli atti cautelari necessari per verificare l'identità del compendio probatorio e del thema decidendum, impedendo così di riconoscere una preclusione processuale.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4, comma 2 (richiamato)
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è dunque limitato. Solo la mancanza totale o la motivazione meramente apparente possono essere denunciate come violazione dell'obbligo di motivazione imposto all'organo di appello.
legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 3-ter, comma 2 (richiamato)
Richiamata per vincolare l'ammissibilità del ricorso di cassazione nel contesto delle misure di prevenzione, confermando il principio che in tale materia il controllo di legittimità è limitato alle questioni di diritto.
codice di procedura penale - art. 606, lett. e)
Richiamato implicitamente per distinguere i vizi deducibili in cassazione: la Corte osserva che l'illogicità manifesta (lett. e) non è sindacabile nel procedimento di prevenzione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, riconducibile a violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte di cassazione verifica principalmente la legittimità (violazione di legge) e non può riconsiderare liberamente le valutazioni di fatto o le massime di esperienza adottate dal giudice di merito.
- Per impugnare con successo una confisca di prevenzione è necessario dimostrare, con adeguata autosufficienza documentale, che la motivazione del giudice di merito è inesistente o meramente apparente; censure meramente critiche sulla valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La restituzione di somme in un procedimento penale non produce automaticamente effetto preclusivo nei confronti di un procedimento di prevenzione: occorre provare l'identità del compendio probatorio e del thema decidendum tra i procedimenti e depositare i provvedimenti che hanno inciso sul sequestro/restituzione.
- Quando si contesta la provenienza lecita di somme oggetto di confisca, è efficace per il giudice il bilancio storico delle entrate/uscite del nucleo familiare; sproporzioni continuative e significative nel tempo possono giustificare il convincimento che le somme derivino da attività illecite.
- In cassazione è fondamentale l'onere di autosufficienza del ricorso: bisogna allegare e documentare puntualmente i provvedimenti e gli elementi probatori che si intendono utilizzare per dimostrare errori giuridici o difetti di motivazione.
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