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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per più fatti di furto aggravato. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in particolare contestando l'applicazione dell'aggravante della "violenza sulle cose" con riferimento al capo c) dell'imputazione: sostiene che la Corte avrebbe congetturato che fosse stata rimossa la "placca antitaccheggio", mentre dalle dichiarazioni del denunciante risulterebbe che era stato asportato un semplice segnalatore d'allarme (etichetta magnetica adesiva) la cui rimozione non comporterebbe danneggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui la rimozione dell'apparato antitaccheggio applicato alla merce (sia placca sia etichetta magnetica o altro dispositivo) integra l'aggravante della violenza sulle cose, poiché implica uso di energia fisica, determina una trasformazione oggettiva della res e compromette la funzionalità protettiva del bene. Conseguentemente è stata confermata la qualificazione giuridica adottata dalla Corte territoriale e la condanna per furto aggravato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022; Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022)

    La rimozione dell'apparato antitaccheggio, sia esso placca o etichetta magnetica, integra l'aggravante della violenza sulle cose perché determina una trasformazione oggettiva della res e compromette la sua funzione protettiva

    La Corte interpreta che è irrilevante la natura materiale del dispositivo antitaccheggio: la sua rimozione, che comporta ricorso a energia fisica e compromissione della funzionalità protettiva, configura l'aggravante della violenza sulle cose ai fini del furto

Massime di principio

  • La rimozione di dispositivi antitaccheggio (placche, etichette magnetiche adesive o altri strumenti) integra l'aggravante della violenza sulle cose quando comporti uso di energia fisica e compromissione della funzionalità protettiva del bene.
  • Non rileva la natura materiale dell'apparato antitaccheggio: è determinante l'effetto funzionale (trasformazione/danneggiamento/alterazione della res) e la necessità, per il titolare, di attività di ripristino.
  • Per l'applicazione dell'aggravante è sufficiente che l'azione abbia provocato il distacco, la trasformazione o il compromettere l'integrità funzionale della cosa altrui; non è necessario un danneggiamento estetico evidente.
  • In sede di impugnazione, la mera eccezione teorica sull'identificazione del dispositivo rimosso non è sufficiente a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale se dai fatti emerge l'uso di energia e la compromissione della funzione protettiva.
  • Se il ricorso risulta manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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