Cassazione Penale, Sentenza n. 33619/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per plurimi furti aggravati (diversi capi fra il 2017 e il 2018, con refurtiva di ingente valore). Il ricorrente, che in udienza ammetteva la responsabilità per il capo 4), deduceva assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari: i fatti principali risalgono al 2017-2018, Improta avrebbe poi scontato pena e usufruito di misure alternative (affidamento in prova), e quindi non sussisterebbe pericolo di reiterazione; contestava anche la rilevanza dell'episodio relativo alla sottrazione di un tabernacolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse argomentazioni già valutate dal Tribunale del riesame e mancasse della necessaria critica argomentata rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato. In subordine ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il Tribunale aveva congruamente motivato la sussistenza del pericolo concreto di reiterazione sulla base della pluralità e continuità dei furti in diverse regioni, dell'organizzazione e professionalità degli illeciti, delle pregresse condanne per furto e ricettazione, dell'aver commesso un furto mentre era sottoposto a misura alternativa, e della sottrazione del tabernacolo come elemento indicativo della persistenza della pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato ma va valutata prognosticamente sulla base delle modalità della condotta, della personalità e del contesto; può emergere anche da fatti risalenti se persistono atteggiamenti o collegamenti sintomatici della pericolosità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorrente deve esporre i motivi nei limiti necessari per la decisione, evitando censure generiche che non si confrontino con le ragioni del provvedimento impugnato.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare sanzioni pecuniarie (qui applicata con il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o colpevole.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare è necessario criticare in modo specifico e argomentato la motivazione del giudice di merito; repliche generiche alle stesse argomentazioni già valutate sono inammissibili.
- L'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) non equivale all'imminenza di un nuovo reato: il giudice può desumerla da elementi storici e dalla continuità e professionalità della condotta criminosa, nonché da precedenti specifici e dal comportamento tenuto anche durante misure alternative.
- Pregressi reati analoghi, condanne ripetute e la commissione di reati mentre si è sottoposti a misure alternative sono indici forti di pericolosità concreta e giustificano misure detentive quando non emergano elementi concreti a favore di misure meno afflittive.
- La prova di un domicilio idoneo e di condizioni personali e sociali che rendano verosimile l'esecuzione di misure alternative (es. arresti domiciliari) deve essere resa dal difensore e adeguatamente documentata; la mera richiesta di sostituzione senza dimostrare tali requisiti è insufficiente.
- In sede di cassazione non basta riprodurre le argomentazioni dell'appello; è necessaria una censura mirata che indichi gli errori di diritto o di valutazione decisivi rispetto al percorso logico-giuridico del giudice di merito.
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