Ordinanza n. 1406/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo alla parte ricorrente di chiarire se la delibera consiliare adottata dal Comune abbia integralmente soddisfatto l'obbligo di ripianificazione imposto dalla sentenza passata in giudicato oppure se permanga l'interesse alla decisione della controversia. L'esame della causa è stato rinviato alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026.
Atto impugnato: mancata o non ancora verificata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1990/2015, nella parte relativa alla ripianificazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1990/2015, passata in giudicato, che aveva imposto al Comune di Catanzaro di provvedere alla ripianificazione urbanistica delle aree di loro proprietà, rimaste prive di disciplina in seguito alla decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, entro centottanta giorni dalla notificazione della decisione. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la delibera consiliare n. 81 del 18 giugno 2026, avente ad oggetto l'assegnazione della zona territoriale omogenea alle zone bianche, già interessate da una strada di previsione, per effetto della decadenza del vincolo espropriativo. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire dai ricorrenti un chiarimento circa l'idoneità satisfattiva della delibera rispetto all'obbligo conformativo derivante dal giudicato e circa l'eventuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione nelle more del processo di un atto amministrativo astrattamente diretto a dare esecuzione al giudicato non determina automaticamente la definizione del giudizio: il giudice deve verificare, anche mediante chiarimenti della parte interessata, se l'atto sia effettivamente satisfattivo dell'obbligo conformativo e se permanga un interesse concreto alla decisione.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento potenzialmente esecutivo del giudicato durante il giudizio di ottemperanza, la valutazione della sua effettiva conformità al comando giudiziale costituisce una questione rilevante ai fini della decisione e può giustificare un incombente istruttorio e il rinvio della causa.
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