Sentenza n. 338/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14.1.2025, n. 27, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14 gennaio 2025, n. 27, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14 gennaio 2025, n. 27, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è stato verificato, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 15 gennaio 2025. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito la prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, gravando su di esso il relativo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di € 2.000,00, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione; il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura è stata applicata nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, quale debitore dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, aveva l’onere di provare l’avvenuto adempimento; la mancata contestazione e prova dell’adempimento ha consentito di ritenere fondata l’actio iudicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per l’integrale esecuzione del giudicato.
- Quando l’Amministrazione costituita non contesta l’inadempimento e non prova l’avvenuto adempimento delle obbligazioni sancite dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta in applicazione dell’onere della prova gravante sul debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva, fissando un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione comporti, oltre al pagamento di somme di denaro, un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio elettronico intestato al destinatario; la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato per l’adempimento e la cessazione al momento dell’adempimento o dell’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione può tenere conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.
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