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Ordinanza

Ordinanza n. 1692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione acquisito in Spagna quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna come titolo di specializzazione per l’esercizio in Italia della professione docente nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata. Il diniego ministeriale era fondato sulle informazioni fornite dal Ministero spagnolo, secondo cui il titolo non aveva valore ufficiale e non produceva in Spagna effetti abilitanti all’insegnamento sul sostegno. L’amministrazione aveva inoltre svolto un’analisi concreta di comparabilità del percorso formativo con i requisiti richiesti in Italia.

La decisione

Il Consiglio di Stato, in sede cautelare e sulla base di una sommaria delibazione, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris a favore dell’appello. Ha considerato rilevante l’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 20 novembre 2025, causa C-340/24, secondo cui il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di negare il riconoscimento di un titolo estero ottenuto presso un organismo privato non autorizzato nello Stato d’origine a rilasciare attestati e qualifiche. Ha inoltre rilevato che il Ministero aveva effettuato l’analisi concreta di comparabilità richiesta dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18/2022, richiamando precedenti della Sezione VII relativi ad analoghi dinieghi di riconoscimento di titoli spagnoli per il sostegno. In ragione dell’eterogeneità degli orientamenti giurisprudenziali sulla materia, ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per compensare le spese della fase cautelare. L’istanza cautelare è stata accolta e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata. Il giudizio di merito è stato fissato per l’udienza del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata indirettamente attraverso la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali; il diritto UE non impone il riconoscimento di un titolo privo di valore ufficiale e di efficacia abilitante nello Stato d’origine.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2022

    Richiamata quale precedente che impone all’amministrazione, nell’esaminare una domanda di riconoscimento di un titolo estero, un’analisi concreta di comparabilità del percorso formativo con quanto richiesto dall’ordinamento italiano.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, l’esecutività di una sentenza del TAR può essere sospesa quando, a una sommaria delibazione, il diniego amministrativo di riconoscimento di una qualifica professionale estera appare sorretto da informazioni ufficiali dello Stato d’origine circa l’assenza di valore ufficiale e di efficacia abilitante del titolo.
  • Il diritto dell’Unione europea non osta, in linea di principio, al mancato riconoscimento di un titolo estero conseguito presso un organismo privato che, nello Stato d’origine, non sia autorizzato a rilasciare attestati o qualifiche professionali.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’amministrazione deve verificare in concreto la comparabilità del percorso formativo svolto all’estero con i requisiti professionali richiesti dall’ordinamento nazionale.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è giustificata, in sede di sommaria delibazione, anche dalla presenza di orientamenti giurisprudenziali eterogenei sulla disciplina applicabile al riconoscimento di titoli esteri per l’insegnamento di sostegno.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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