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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25122/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) Violazione di norme processuali (artt. 189, 192 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità dell'individuazione fotografica: il ricorrente sosteneva che l'individuazione svolta nelle indagini non poteva da sola fondare la condanna poiché priva di verifica contraddittoria e non adeguatamente supportata in dibattimento. 2) Vizio per travisamento della prova (art. 606 lett. d) c.p.p.): si contestava che la Corte territoriale avesse attribuito ai testimoni riconoscimenti in aula non effettivamente resi e avesse usato risultanze probatorie diverse da quelle reali anche riguardo all'individuazione del veicolo.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'individuazione fotografica svolta nelle indagini costituisce prova utilizzabile e valutabile con il principio del libero convincimento del giudice; la sua attendibilità dipende dall'affidabilità del teste e dal complesso delle dichiarazioni e degli elementi oggettivi. Il secondo motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato: la Suprema Corte ha riscontrato un travisamento (la Corte territoriale aveva attribuito a due testimoni riconoscimenti in aula che non risultano nelle loro dichiarazioni), ma ha ritenuto che l'errore non fosse idoneo a demolire l'intera motivazione perché restavano altri elementi convergenti (altre conferme di individuazione fotografica e il riferimento al veicolo). Inoltre la Corte ha rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di lesioni (capo 2, fattispecie del 18/08/2014), con maturazione del termine il 12/02/2022: perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché estinto e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al reato di rapina.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunte violazioni procedurali; la Corte di legittimità ha ritenuto che la censura si fondasse su una lettura parziale della giurisprudenza e non configurasse violazione idonea a inficiare la sentenza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nella censura sulle garanzie procedurali connesse alle modalità di acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto non fondata la censura rispetto all'individuazione fotografica, inquadrandola come prova dichiarativa valutabile nel libero convincimento.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità della ricognizione personale; la Corte ha precisato che la prova di individuazione fotografica è utilizzabile anche se non formale come la ricognizione, poiché la sua efficacia dipende dall'attendibilità della dichiarazione del teste.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Riferita al divieto di utilizzare talune dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha richiamato gli orientamenti che consentono l'utilizzazione se il teste in aula conferma di aver rese o spiega ragionevolmente la discordanza.

  • art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma che consente il motivo per travisamento della prova; la Corte ha ritenuto sussistente un travisamento nella ricostruzione di alcune dichiarazioni ma non decisivo rispetto all'esito complessivo del giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie fondamentali non fossero state violate in modo da annullare la decisione impugnata.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al diritto a un equo processo; la Corte ha valutato che le censure basate su tale principio non trovavano riscontro tale da determinare l'annullamento complessivo della sentenza.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica svolta durante le indagini è prova ammissibile e il suo valore probatorio va valutato con il principio del libero convincimento del giudice: la sua attendibilità dipende dall'affidabilità del teste e dal contesto probatorio complessivo.
  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate nel dibattimento se il teste in aula conferma di averle rese o fornisce spiegazioni logiche e ragionevoli per eventuali discordanze; l'art. 500 c.p.p. non impedisce automaticamente la valutazione di tali dichiarazioni in questi casi.
  • Un errore o travisamento nella ricostruzione delle dichiarazioni dei testimoni da parte del giudice di merito non determina automaticamente la cassazione se l'insieme delle altre risultanze conferma la decisione, salvo che l'errore non incida sul nucleo decisivo della motivazione.
  • La prescrizione estingue il reato e la Corte di legittimità deve dichiararla quando i termini sono maturati; ciò può comportare annullamento limitato per estinzione e rinvio per la riformulazione del trattamento sanzionatorio sugli altri capi.
  • Nelle ipotesi in cui le individuazioni in indagini e quelle in dibattimento siano discordanti, il giudice deve motivare la valutazione comparata tenendo conto della vicinanza temporale all'evento, di elementi oggettivi di supporto e delle ragioni del teste per eventuale mancato ricordo.

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