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Sentenza

Sentenza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202411114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diniego fosse fondato soltanto su mere notizie di reato, non seguite da accertamenti definitivi di responsabilità penale, e che tali vicende, anche per la loro risalenza, non fossero sufficienti a giustificare l'esito negativo. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della complessiva condotta di vita, della residenza ultradecennale in Italia e dell'integrazione economica e sociale. Il decreto aveva valorizzato cinque notizie di reato relative a inosservanza di provvedimenti dell'autorità, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, danneggiamento, porto di armi od oggetti atti ad offendere e rissa, emerse tra il 2020 e il 2023. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stata qualificata come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e come atto di alta amministrazione: il requisito della residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Nel caso concreto, le plurime notizie di reato, considerate unitariamente e nella loro reiterazione e prossimità temporale, sono state ritenute idonee a sostenere un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il danneggiamento, punibile con la reclusione fino a tre anni, è stato ritenuto particolarmente significativo; il porto di armi è stato collegato alla tutela anticipata dell'incolumità pubblica e dell'ordine pubblico; il rifiuto di fornire le generalità è stato considerato sintomatico di scarsa collaborazione con le autorità; la rissa è stata valorizzata per il disvalore lesivo dell'incolumità individuale. La mancanza di condanne penali definitive non è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione amministrativa della condotta e dell'affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su notizie di reato, purché adeguatamente valutate. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati requisiti ordinari o prerequisiti, non sufficienti a superare le controindicazioni emerse. Le censure di difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e sproporzione sono state quindi respinte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale sull'integrazione, sull'affidabilità e sull'idoneità del richiedente ad assumere i doveri derivanti dallo status civitatis.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha previamente comunicato il preavviso di rigetto e valutato le osservazioni presentate dall'interessato.

  • art. 6 l. 91/1992

    La previsione delle condanne ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro di particolare significatività della fattispecie del danneggiamento, pur nel diverso procedimento di naturalizzazione.

  • art. 635 c.p.

    La notizia di reato per danneggiamento, punibile nel caso considerato con la reclusione fino a tre anni, è stata ritenuta un elemento significativo nella valutazione complessiva dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 651 c.p.

    La notizia di reato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità è stata considerata sintomatica di scarsa collaborazione con le autorità statali.

  • art. 588 c.p.

    La notizia di reato per rissa è stata valorizzata in ragione del disvalore della condotta e della lesione dell'incolumità individuale.

  • art. 4 l. 110/1975

    La notizia di reato per porto di armi od oggetti atti ad offendere è stata considerata indicativa di possibile inaffidabilità rispetto ai valori dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non consegue automaticamente alla residenza legale decennale, che rappresenta soltanto il presupposto per presentare la domanda.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare negativamente, anche in assenza di condanne penali definitive, plurime notizie di reato o denunce, purché le consideri in modo concreto, globale e coerente e ne esponga adeguatamente la rilevanza prognostica rispetto all'affidabilità e all'integrazione del richiedente.
  • La valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: gli stessi fatti possono essere apprezzati sul piano amministrativo secondo una diversa finalità e un diverso standard valutativo, senza trasformare il diniego in una sanzione penale.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza deve essere tanto più ampia e approfondita quanto più le circostanze ostative consistono in mere notizie di reato, tenendo conto dello stadio del procedimento penale, della natura dei fatti e della loro distanza temporale; la motivazione può ritenersi sufficiente quando illustri la rilevanza complessiva e prognostica degli elementi raccolti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, ma non è consentito sostituire la valutazione ministeriale con una diversa valutazione di merito.
  • La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale ordinario costituiscono presupposti o elementi normalmente necessari, ma non sono di per sé sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza quando emergano plurime e recenti circostanze indicative di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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