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Sentenza

Sentenza n. 628/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza n. 10 del 22 dicembre 2022 e dei relativi allegati, con cui la Commissaria straordinaria di RFI, dott.ssa Vera Fiorani, ha approvato il progetto definitivo del “Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello-Fase 1”, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e del progetto medesimo; - di ogni altro atto, preordinato presupposto e/o comunque connesso, con particolare riferimento alle “Relazioni istruttorie” allo stato non note e poste alla base dell'approvazione del progetto definitivo del “Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello-Fase 1”.

Giustizia amministrativa202300196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza commissariale di approvazione del progetto definitivo del raddoppio ferroviario Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, Fase 1, e relativi atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'ordinanza n. 10 del 22 dicembre 2022, con cui la Commissaria straordinaria di R.F.I. ha approvato il progetto definitivo dell'opera ferroviaria ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019. Il Comune, quale ente interessato dalla localizzazione dell'opera e unico ente locale ad avere formulato osservazioni critiche nel procedimento, ha dedotto nove motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. R.F.I. ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Brescia in favore del TAR Lazio - Roma, sostenendo che la controversia riguardasse un'opera finanziata con fondi PNRR e produttiva di effetti sull'intero territorio nazionale; nel merito ha chiesto il rigetto. Regione Lombardia ha contestato la fondatezza della censura relativa a provvedimenti regionali. Prima della decisione, tuttavia, il progetto esecutivo di parte A ha recepito gran parte delle osservazioni comunali e, il 4 maggio 2026, il Comune e R.F.I. hanno sottoscritto un accordo volto a soddisfare le principali esigenze dell'amministrazione comunale, rendendo il Comune non più interessato alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del Comune e dell'analoga istanza di R.F.I. Il giudice non ha esaminato i nove motivi di ricorso né l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché gli sviluppi progettuali e l'accordo intervenuto tra le parti hanno eliminato l'interesse attuale alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti costituite per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019

    Disposizione indicata quale base normativa per l'approvazione commissariale del progetto definitivo dell'opera ferroviaria; la sentenza non ne esamina l'interpretazione, perché definisce il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravvengono modifiche progettuali e un accordo tra amministrazione ricorrente e soggetto attuatore che soddisfano le principali esigenze dedotte, determinando il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di ricorso e delle questioni preliminari non più rilevanti ai fini della decisione, comprese le eccezioni processuali non necessarie a definire il giudizio.
  • In presenza di giusti motivi, tra cui la definizione consensuale della controversia nel corso del processo, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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