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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47376/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mangiaratti era stato condannato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) per aver negato, come testimone davanti al Tribunale di Monza, che sua madre avesse insultato agenti della Polizia locale di Biassono e avesse lanciato un vaso danneggiando un computer. La Corte d'appello confermò la responsabilità sulla base di atti documentali e testimonianze e gli inflisse 1 anno di reclusione (con attenuanti generiche). In Cassazione il ricorrente lamentava: 1) errato diniego della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. (sostegno al prossimo congiunto), 2) errato rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) alla luce della riforma "Cartabia", 3) errato diniego della sospensione condizionale della pena (sosteneva che un precedente fosse estinto ex art. 167 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto il motivo relativo ad art. 384 c.p., ritenendo che la causa di non punibilità non sia applicabile quando il prossimo congiunto, avvertito della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 199 c.p.p., abbia comunque scelto di deporre. Ha altresì respinto il motivo sulla sospensione condizionale, confermando che precedenti (anche se formalmente estinti) possono essere considerati nel giudizio prognostico ai fini dell'art. 164 e art. 133 c.p. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione della riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha modificato i parametri edittali: la norma novellata è sostanziale e applicabile retroattivamente, e la Corte d'appello aveva rigettato la domanda limitandosi al vecchio parametro del limite massimo di pena. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo all'art. 131-bis e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sulla offensività del fatto alla luce della nuova disciplina.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza)

    La norma incrimina la falsa testimonianza; è il reato contestato al ricorrente.

  • art. 384 cod. pen. (causa soggettiva di non punibilità per chi dichiara il falso per salvare sé o un prossimo congiunto)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la causa di non punibilità non opera quando il prossimo congiunto, avvertito della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 199 c.p.p., decide comunque di deporre.

  • art. 199 cod. proc. pen. (avviso al prossimo congiunto della facoltà di astenersi)

    L'avviso previsto rende possibile al prossimo congiunto decidere di astenersi; se egli, pur avvertito, sceglie di deporre perde la speciale tutela prevista da art. 384 c.p.

  • art. 198 cod. proc. pen. (doveri del testimone)

    Il testimone che accetta di deporre assume pienamente gli obblighi di verità e responsabilità connessi alla qualità di testimone.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La riforma (d.lgs. n.150/2022) ha reso applicabile l'istituto ai reati la cui pena minima è pari o inferiore a 2 anni; la norma è stata qualificata come sostanziale e quindi applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2022

    Atto di riforma (c.d. Cartabia) che ha modificato il criterio per l'applicazione dell'art. 131-bis eliminando il riferimento al limite massimo edittale e fissando il parametro della pena minima.

  • art. 6 d.l. n. 162/2022

    Disposto che ha fissato l'entrata in vigore della modifica normativa al 30/12/2022.

  • art. 164 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se ... il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati

    Per concedere la sospensione condizionale è richiesto un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione del reo dal commettere reati; tale giudizio può considerare precedenti e condotta di vita.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Ai fini del giudizio prognostico e della determinazione della pena rilevano non solo i precedenti penali ma la condotta di vita antecedente al fatto (art. 133, secondo comma, n.2); i precedenti rilevano anche se formalmente estinti ai fini della valutazione della recidiva/prognosi.

  • art. 167 cod. pen. (estinzione del reato per patteggiamento o altri casi)

    L'eventuale estinzione formale di una precedente pena non impedisce che la condotta passata sia valutata nel giudizio prognostico per la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Se un prossimo congiunto è avvertito della facoltà di astenersi (art. 199 c.p.p.) e sceglie comunque di deporre, non può invocare la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.; in tal caso assume gli obblighi del testimone.
  • L'art. 131-bis c.p., così come riformulato dalla normativa "Cartabia" (d.lgs. n.150/2022), si applica ai reati la cui pena detentiva minima è pari o inferiore a 2 anni; la norma è sostanziale e va applicata anche retroattivamente se più favorevole.
  • In presenza di una modifica normativa favorevole intervenuta dopo il fatto, il giudice di merito deve riesaminare l'offensività del fatto alla luce dei nuovi parametri e può considerare anche la condotta successiva al reato.
  • La valutazione prognostica per la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) può includere precedenti e aspetti della condotta di vita, e l'eventuale estinzione formale di un precedente non esclude che esso sia valutato ai fini del giudizio sulla recidiva.
  • La prova documentale e le testimonianze (anche di pubblici ufficiali e della persona coinvolta) possono consolidare la ricostruzione dei fatti in caso di falsa testimonianza; la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione delle regole di diritto più che la valutazione della prova di merito, salvo vizi di motivazione.
  • In caso di novità legislative che incidono sui presupposti di benefici (es. tenuità), la decisione impugnata deve essere annullata e il giudice di merito rimandato a riesaminare il punto interessato dalla riforma.

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