Ordinanza n. 266/2026 - Genova, Sezione 1
per il risarcimento di tutti i danni iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal militare -OMISSIS- deceduto-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto una domanda di risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una patologia che avrebbe condotto al decesso del dante causa e che sarebbe riconducibile al periodo di servizio nella Marina Militare. Il ricorso è stato corredato da centinaia di documenti, molti dei quali accorpati indistintamente in file PDF di centinaia di pagine, talvolta difficilmente leggibili o non corrispondenti alla numerazione indicata nell'indice. Il TAR ha rilevato che tale modalità di deposito non consente un ordinato esercizio della funzione giurisdizionale e rende necessaria un'attività di ricognizione incompatibile con il canone della ragionevole durata del processo.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, invitando le ricorrenti a ridepositare i documenti con un indice esplicativo unico, in sequenza numerica e possibilmente senza sottonumerazioni, con facoltà di selezionare ed escludere i documenti non necessari alla delibazione della domanda, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre ordinato al Ministero della Difesa di depositare, nello stesso termine, una relazione aggiornata su tutte le provvidenze, una tantum e periodiche, riconosciute alle ricorrenti in relazione alla patologia e al decesso del dante causa, eventualmente corredata dalla documentazione pertinente, indicando specificamente i contenziosi ancora in essere e il relativo stato. Le parti potranno prendere posizione sulle deduzioni e sui documenti nei termini di rito. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 dicembre 2026. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo, richiamato insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento dei dati sanitari nel provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Il deposito di una mole documentale non ordinata, illeggibile o non coerente con l'indice può impedire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; il giudice può quindi imporre il riordino e il rideposito dei documenti, anche consentendone la selezione, per rendere effettiva la delibazione della domanda e rispettare il canone della ragionevole durata del processo.
- Quando la decisione della domanda risarcitoria dipende dalla ricostruzione delle provvidenze già riconosciute dall'amministrazione in relazione al medesimo fatto lesivo, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione aggiornata, corredata dalla documentazione pertinente e dall'indicazione dei contenziosi ancora pendenti.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti con fissazione di un termine per il deposito e con rinvio della trattazione a una successiva udienza, assicurando alle parti la possibilità di contraddire sulle deduzioni e sui documenti acquisiti.
Come è indicizzato
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