Sentenza n. 5482/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento tacito di esclusione del ricorrente dalla "Procedura straordinaria di mobilità volontaria – , manifestatosi attraverso il messaggio di errore del sistema informatico che ha impedito l'inoltro della domanda entro il termine del 31 dicembre 2025 Del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sollecito e intervento urgente presentata dal ricorrente in data 31 dicembre 2025, da intendersi quale diniego implicito. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la circolare di indizione della procedura [Concorso 31.12.2025 .pdf], nella parte in cui non prevede modalità alternative di presentazione della domanda in caso di malfunzionamento del sistema telematico non imputabile al candidato, nonché la futura graduatoria finale, ove approvata, nella parte in cui non includerà il nominativo del ricorrente; ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA Del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta procedura di mobilità e, per l'effetto, CONDANNA Dell'Amministrazione a disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla procedura, ovvero a riaprire i termini per la presentazione della sua istanza, con ogni consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione a una procedura straordinaria di mobilità volontaria, determinata dal malfunzionamento del sistema informatico e dal mancato riconoscimento del codice fiscale nell'anagrafica dell'Amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già militare in servizio permanente e transitato nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Difesa con contratto sottoscritto il 15 dicembre 2025, intendeva partecipare a una procedura straordinaria di mobilità volontaria per ottenere l'assegnazione della sede di servizio a Palermo. Entro il termine del 31 dicembre 2025 ha tentato di inoltrare telematicamente la domanda, ma il portale ha impedito la partecipazione segnalando che il codice fiscale non era presente nell'anagrafica di Persociv. Ha quindi impugnato la mancata ammissione, configurata come provvedimento tacito di esclusione, nonché il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sollecito e intervento urgente. Ha contestato inoltre la disciplina della procedura nella parte in cui non prevedeva modalità alternative di presentazione della domanda in caso di malfunzionamento del sistema telematico non imputabile al candidato. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare e l'ammissione con riserva o, in alternativa, la riapertura dei termini. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha qualificato la controversia non come procedura concorsuale finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro, bensì come controversia relativa alla mobilità territoriale di un dipendente già inserito in un rapporto di pubblico impiego privatizzato. Ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001, la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda quelle per l'assunzione, mentre le controversie concernenti il diritto al trasferimento, il mantenimento di una sede o l'inserimento nella relativa graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando occorra disapplicare l'atto amministrativo preclusivo. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
La regola generale devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle nelle quali vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali è limitata alle procedure finalizzate all'assunzione e non comprende le procedure di mobilità territoriale relative a dipendenti già in servizio.
art. 11 c.p.a.
La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dalla disciplina della translatio iudicii.
art. 11 d.lgs. 104/2010
Il giudice ha richiamato la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla partecipazione e all'esito di una procedura di mobilità territoriale concernente dipendenti pubblici già titolari di un rapporto di lavoro privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda sia formalmente proposta come impugnazione della mancata ammissione o di un atto amministrativo preclusivo.
- L'eccezione alla giurisdizione ordinaria prevista per le procedure concorsuali riguarda le procedure finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro e non le procedure di mobilità dirette a modificare la sede o il luogo di svolgimento del servizio di dipendenti già in rapporto con l'amministrazione.
- La domanda diretta a ottenere il trasferimento, il mantenimento di una sede o l'inserimento nella graduatoria di mobilità tutela una posizione riconducibile al rapporto di lavoro e spetta al giudice ordinario, il quale può eventualmente disapplicare l'atto amministrativo che impedisce l'accoglimento della pretesa.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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