Cassazione Penale, Sentenza n. 6971/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro responsabilità per il reato di tentata rapina (capo I) e il relativo trattamento sanzionatorio. Hanno denunciato mancanza e contraddittorietà della motivazione: contestano la valutazione probatoria che si sarebbe basata su intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore Lorenzo Guida ritenute contraddittorie o non riferibili al fatto, e su riscontri relativi ad altri reati (es. furto dell'autovettura) non decisivi. Hanno inoltre sostenuto che mancavano elementi per individuare data e obiettivo della rapina, che il loro ruolo era marginale (richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche) e che si sarebbe dovuta applicare la desistenza o, comunque, valutare l'inidoneità degli atti preparatori a realizzare la rapina. Infine criticano la determinazione della pena (contestazione del metodo di calcolo e mancato riconoscimento delle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati con motivi generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata o manifestamente infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la valutazione delle intercettazioni, dei sopralluoghi e dei riscontri (strumenti, bombetta carta, spostamenti, pedaggi) come idonei a dimostrare l'organizzazione del progetto criminoso e l'inizio della sua esecuzione, giustificando la configurazione del tentativo. Ha confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche e la correttezza del metodo sanzionatorio adottato. Ha escluso l'applicabilità della desistenza, rilevando che l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito la consumazione e non si è trattato di volontaria rinuncia. Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare ciascuno euro 3.000 alla cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (desistenza)
L'applicabilità della desistenza richiede una rinuncia volontaria alla prosecuzione dell'azione criminosa; l'intervento esterno delle forze dell'ordine che impedisca il proseguimento esclude la desistenza.
art. 628 cod. pen. (rapina)
La fattispecie di rapina e la nozione di tentativo sono richiamate per valutare se gli atti preparatori e le condotte accertate costituiscano atti idonei e iniziativi dell'esecuzione tali da integrare il tentativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità delle impugnazioni.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 (trattazione scritta in Cassazione)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento, applicata qui in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione dei fatti e della prova: i motivi devono criticare puntualmente la motivazione del giudice di merito; censure generiche o riproposizioni dei fatti senza confronto puntuale sono inammissibili.
- Le intercettazioni e i riscontri concreti (sopralluoghi, materiali rinvenuti, spostamenti, pedaggi) possono essere ritenuti idonei a dimostrare un progetto criminoso e l'inizio della sua esecuzione; atti apparentemente preparatori possono integrare il tentativo se mostrano un piano dettagliato e la significativa probabilità di realizzazione del reato.
- La desistenza (art. 56 c.p.) richiede una rinuncia volontaria: la mancata consumazione per intervento delle forze dell'ordine o per eventi esterni esclude la desistenza e non opera come esimente.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali; non è obbligatorio ridurre la pena per il tentativo mediante la diminuzione frazionale quando il giudice adopera il metodo diretto/sintetico.
- Per impugnare efficacemente una sentenza è necessario indicare con precisione quali passaggi motivazionali si ritengono errati e perché (travisamento della prova, manifesta illogicità, omissione decisiva); altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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