Sentenza del 29/09/2016 n. 4998 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Decadenza - Trasferimento residenza - Causa di forza maggiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha escluso che il trasferimento all'estero per motivi di lavoro costituisse una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza. La forza maggiore deve consistere in un evento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente. Non ricorrendo tali presupposti, è stata confermata la decadenza dall'agevolazione "prima casa".
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decadenza dall'agevolazione "prima casa" per non avere trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine di 18 mesi previsto dalla legge. A sostegno dell'inadempimento invocava la forza maggiore, rappresentata dal trasferimento all'estero per motivi di lavoro.
Norme richiamate
Normativa sull'agevolazione "prima casa" e trasferimento della residenza entro 18 mesi
Il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile deve avvenire entro 18 mesi dall'acquisto.
Il termine di 18 mesi costituisce un obbligo per il beneficiario dell'agevolazione. Il suo mancato rispetto comporta la decadenza, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore con caratteristiche oggettive, imprevedibili, inevitabili e non imputabili.
Massime di principio
- Per evitare la decadenza dall'agevolazione "prima casa", il contribuente deve trasferire effettivamente la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
- La forza maggiore è interpretata in modo rigoroso: deve derivare da un evento esterno, oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- Una scelta personale o una vicenda lavorativa, come il trasferimento all'estero per motivi di lavoro, normalmente non costituisce forza maggiore, anche se rende più difficile adempiere.
- Chi intende invocare la forza maggiore deve dimostrare concretamente che l'evento ha reso oggettivamente impossibile il trasferimento della residenza, non soltanto sconveniente o problematico.
- In assenza di una causa esimente adeguatamente provata, il mancato rispetto del termine comporta la perdita dell'agevolazione e il recupero delle imposte ordinarie, oltre agli eventuali accessori previsti.
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