Cassazione Civile, Sentenza n. 2359/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento e le cartelle prodromiche relative a tributi erariali (periodi 1994-1996: IVA, ritenute, imposte dirette, IRPEF/altre imposte, contributo sanitario) e contributi previdenziali 1995 (IVS), deducendo l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione quinquennale degli importi accessori (in particolare degli interessi). Più specificamente, ha contestato che gli interessi accessori siano soggetti a prescrizione quinquennale in quanto obbligazione autonoma dalla sorte capitale e che, quindi, debbano estinguersi con il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. L'Agente della riscossione e l'Amministrazione hanno eccepito, tra l'altro, la correttezza delle notifiche, la prescrizione ordinaria decennale per i crediti erariali e hanno proposto ricorso incidentale denunciando la competenza del giudice ordinario per i contributi previdenziali e la prescrizione quinquennale delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha fatto accoglimento parziale: ha accolto il terzo motivo del ricorso principale limitatamente alla questione della prescrizione degli interessi, affermando che l'obbligazione degli interessi, pur avendo carattere accessor io nella genesi, diventa autonoma nel suo flusso maturativo e pertanto è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.; la sentenza impugnata è cassata e rinviata al giudice di merito per applicare il termine quinquennale agli interessi e per la liquidazione delle spese di legittimità. Ha rigettato gli altri motivi principali (in particolare ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle residue e ha confermato la prescrizione ordinaria per i tributi erariali). Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale dichiarando il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria rispetto alle cartelle concernenti i contributi IVS (competente il giudice ordinario). Ha rigettato il secondo motivo incidentale relativo alla prescrizione delle sanzioni. La Corte ha altresì respinto la questione di legittimità costituzionale relativa ai compensi di riscossione.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, cod. civ.
La Corte interpreta questa norma nel senso che l'obbligazione relativa agli interessi, pur avendo origine accessoria rispetto alla obbligazione principale, diventa autonoma nel suo processo di maturazione e soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto da tale disposizione.
art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (comma 1 e comma 2)
Secondo la Corte la competenza delle Commissioni tributarie è tassativa e riguarda solo le materie espressamente indicate; tra queste non rientrano i crediti per interessi dovuti per contributi previdenziali IVS, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 20, d.lgs. n. 472/1997
La disposizione stabilisce il termine quinquennale per il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie; la Corte la considera norma speciale e pienamente applicabile alla prescrizione delle sanzioni, con decorrenza dall'atto di irrogazione/iscrizione a ruolo.
art. 2953 cod. civ.
Citata in motivazione quale regola che può allungare i termini di prescrizione per gli effetti dell'actio iudicati; utilizzata per spiegare effetti dell'accertamento giudiziale sulle prescrizioni.
art. 111 Cost. (sesto comma)
Richiamato come parametro costituzionale in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte verifica che la motivazione della sentenza di merito soddisfi il minimo costituzionale richiesto.
Massime di principio
- Gli interessi legali o convenzionali che accessoriamente nascono dall'obbligazione tributaria, una volta maturati, costituiscono obbligazione autonoma soggetta al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.; pertanto nelle impugnazioni va sempre valutato separatamente il dies a quo e il termine prescrizionale per gli interessi rispetto al capitale tributario.
- I tributi erariali (imposte dirette, IVA, ecc.) continuano ad essere assoggettati al termine di prescrizione ordinario (decennale) secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione; la distinzione tra prescrizione dei tributi e degli accessori va sempre ricostruita in modo puntuale.
- Le sanzioni tributarie sono soggette a disciplina speciale: il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997; la decorrenza va valutata in relazione all'atto di irrogazione o all'iscrizione a ruolo.
- La competenza della giurisdizione tributaria è tassativa: le controversie relative a contributi previdenziali (IVS) spettano al giudice ordinario e non alle Commissioni tributarie; in presenza di crediti misti occorre separare le posizioni e sollevare tempestivamente eccezioni di incompetenza.
- Nelle impugnazioni è cruciale distinguere le diverse categorie di pretese (capitale tributario, sanzioni, interessi, contributi previdenziali) perché ciascuna può seguire regime prescrizionale e di giurisdizione differente; opportuno chiedere al giudice la declaratoria di difetto di giurisdizione quando rilevante.
- La motivazione del giudice di merito, se anche succinta, deve essere idonea a consentire il controllo di legittimità; le censure sulla motivazione sono sindacabili in Cassazione nei limiti del rispetto del minimo costituzionale (art. 111 Cost.).
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