Cassazione Civile, Sentenza n. 11581/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli attori avevano chiesto la declaratoria di illegittimità di parti di una costruzione realizzata da B CO su due particelle in Comune di Roseto degli Abruzzi per violazione del piano di recupero, delle autorizzazioni e delle norme sulle distanze (art. 9 d.m. 1444/1968, NTA PRG e art. 873 c.c.), con ordine di ripristino o demolizione e risarcimento danni. In primo grado il Tribunale rigettò le domande; in appello parte degli attori ottenne l'ordine di arretrare/demolire il piano seminterrato oltre il rispetto della distanza di 5 m dal confine e liquidazione di risarcimenti. La società ricorse in Cassazione con tre motivi, denunciando errori nell'applicazione delle norme sui piani particolareggiati e sulle distanze, nella valutazione tecnico-planimetrica della CTU e nell'errata qualificazione del danno come "in re ipsa".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (confermando i principi secondo cui le deroghe alle distanze sono ammesse solo se previste da piani particolareggiati con previsioni planovolumetriche che concernano un gruppo di edifici e se l'opera rispetta la conformazione planivolumetrica prevista; e che la deroga per autorimesse vale solo per manufatti interamente al di sotto del piano di campagna). Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto erronea la conclusione della Corte d'appello che il danno derivante dalla violazione delle distanze sussista "in re ipsa" e che non dovesse essere provato dal danneggiato. Di conseguenza la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché venga ridefinita la statuizione sulle pretese risarcitorie e connessi profili.
Norme richiamate
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
"Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche"
Le distanze tra fabbricati dettate dal d.m. 1444/1968 possono essere derogate solo se la deroga è prevista in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che riguardino un insieme unitario di edifici; la deroga vale solo se l'opera rispetta la conformazione planivolumetrica prevista.
legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 13 e 16
Il piano particolareggiato è uno strumento attuativo che può avere funzione integrativa/variativa rispetto al PRG; può disciplinare in dettaglio l'assetto urbanistico e, se previsto correttamente, giustificare deroghe alle regole generali.
art. 873 c.c.
Norma civile sulle distanze legali tra costruzioni: se le condizioni derogatorie previste dagli strumenti urbanistici non ricorrono, le distanze civili si applicano e la violazione può rilevare come intervento abusivo ai fini dell'ordine di ripristino.
art. 872 c.c., secondo comma
Rilevante per i rimedi contro le opere che ledono le distanze; la Corte ne ha valutato la corretta applicazione alla fattispecie in combinato con l'art. 873 c.c.
art. 1226 c.c.
Disciplina la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha richiamato che la liquidazione equitativa richiede comunque l'allegazione e la prova di elementi utili alla quantificazione del danno.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2-bis
Conferma la vincolatività delle distanze legali anche per Regioni e Province autonome e che le deroghe sono ammesse solo se inserite in strumenti urbanistici che conformino un assetto complessivo e unitario.
legge n. 122/1989 (richiami ad art. 9/122/1989)
Riferimento normativo sulla disciplina delle autorimesse e degli interrati: la giurisprudenza richiede che le autorimesse godano di deroghe solo se realizzate interamente al di sotto del piano di campagna.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per la censura sul vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alle decisioni di merito.
Massime di principio
- Le deroghe alle distanze legali previste dal d.m. 1444/1968 sono legittime solo se contenute in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che riguardano una pluralità di edifici e definiscano compiutamente i rapporti spazio-dimensionali; la deroga decade se l'opera realizzata non rispetta la conformazione planivolumetrica prevista.
- I provvedimenti tecnici/verbali comunali o atti amministrativi non sostituiscono il piano particolareggiato: non possono da soli creare un regime derogatorio alle distanze sancite dallo strumento urbanistico generale.
- La deroga alle distanze per garage/autorimesse (normativa speciale) si applica soltanto se i locali sono realizzati interamente al di sotto del piano di campagna; un "seminterrato" rialzato rispetto al piano di campagna non rientra nella deroga.
- La violazione delle norme sulle distanze non determina automaticamente ("in re ipsa") il diritto al risarcimento del danno: il danno deve essere allegato e provato dall'attore, anche mediante presunzioni e perizia, e la quantificazione equitativa richiede elementi di prova utili a misurare il pregiudizio.
- In caso di rimozione o adeguamento dell'opera abusiva, il risarcimento va valutato tenendo conto della temporaneità e dell'effettiva lesione subita (non necessariamente il pieno deprezzamento di mercato), e la misura deve essere correlata all'effettività del pregiudizio provato.
- Per difendersi o chiedere tutela in casi analoghi è fondamentale acquisire documentazione planivolumetrica ufficiale (tavole del piano particolareggiato), verbali di rilievo tecnico, perizie che attestino la corrispondenza tra opera realizzata e progetto approvato e stime specifiche del danno effettivo.
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