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Sentenza

Sentenza n. 1984/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 119 del 28 febbraio 2025, nella parte relativa al credito dovuto dall’amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 119 del 28 febbraio 2025, chiedendo l’esecuzione del credito riconosciutole nei confronti del Ministero. Dopo la proposizione del ricorso, il 9 ottobre 2026, ha comunicato che la somma era stata pagata e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese perché il pagamento era avvenuto soltanto durante il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa creditoria. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere metà delle spese, liquidate in euro 400,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti, e alla rifusione del contributo unificato; ha dichiarato non ripetibile la restante metà, anche in ragione della mancata costituzione del Ministero. Le spese liquidate sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    L’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria nel corso del giudizio di ottemperanza consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa creditoria azionata determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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