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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione 23.9.2025 n. 117-20078 del Consiglio regionale del Piemonte, pubblicata sul B.U.R.P. il 29.9.2025, avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo Alpi”; - del regolamento aziendale dell'attività libero professionale intramuraria allegato alla deliberazione; - della deliberazione 29.12.2023 n. 11-8042 della Giunta regionale, nella parte in cui approva lo schema di regolamento tipo “in attuazione della legge 120/07”;

Giustizia amministrativa202503378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte recante l'approvazione delle linee guida regionali e dello schema di regolamento tipo per l'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, nonché disposizioni regionali presupposte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale, il regolamento aziendale allegato e la deliberazione della Giunta regionale relativa allo schema di regolamento tipo, deducendo la violazione dell'art. 1, quarto e settimo comma, della legge n. 120 del 2007, degli artt. 7, 9 e 88 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'Area Sanità, nonché incompetenza, sviamento e difetto di istruttoria. La censura sostanziale riguardava anche la mancata partecipazione e consultazione dell'organizzazione sindacale nel procedimento di elaborazione delle linee guida e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. In subordine, è stata dedotta l'illegittimità costituzionale della legge regionale piemontese n. 11 del 2025 in relazione agli artt. 39 e 117 Cost. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha qualificato la controversia in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, rilevando che il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva. La disciplina regionale e le linee guida impugnate incidono, secondo il giudice, su diritti contrattuali dei dirigenti sanitari e sulle prerogative sindacali dell'organizzazione ricorrente, non su interessi legittimi degradabili dall'esercizio di un potere autoritativo. Anche la contestata mancata consultazione sindacale attiene a diritti di partecipazione e alle relazioni sindacali, materia devoluta al giudice ordinario. Il giudice del lavoro può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Il TAR ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e disposto il rinvio al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., compensando le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Piemonte n. 11/2025

    il Consiglio regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta: a) le linee guida per lo svolgimento dell'ALPI ...; b) lo schema del regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI

    La norma attribuisce al Consiglio regionale il compito di adottare linee guida e schema di regolamento tipo in materia di attività libero-professionale intramuraria.

  • art. 4 l.r. Piemonte n. 11/2025

    i direttori generali degli enti di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui all'articolo 3, adottano o aggiornano i regolamenti per l'esercizio dell'ALPI

    La norma disciplina l'adozione o l'aggiornamento dei regolamenti aziendali in conformità allo schema regionale.

  • art. 1, commi quarto e settimo, l. n. 120/2007

    La normativa statale impone alle Regioni di predisporre le condizioni organizzative e le linee guida necessarie per il corretto esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

  • artt. 7, 9 e 88 CCNL 23 gennaio 2024 Area Sanità

    Le disposizioni contrattuali rilevano per la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria e delle prerogative di partecipazione e confronto sindacale.

  • art. 3 d.lgs. n. 502/1992

    Le aziende sanitarie dispongono di autonomia imprenditoriale e disciplinano organizzazione e funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato, con conseguenze sul riparto di giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico devolute alla sua giurisdizione.

  • art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai comportamenti antisindacali delle amministrazioni e quelle concernenti le procedure di contrattazione collettiva e le relazioni sindacali.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa è rinviata al giudice ordinario con gli effetti previsti dalla norma sulla conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto dalla causa petendi e dall'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta, non dalla forma della domanda o dal tipo di pronuncia richiesta.
  • Le controversie concernenti l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei dirigenti medici assunti a tempo indeterminato in regime di esclusività riguardano un diritto soggettivo di natura contrattuale, anche quando siano impugnati atti regionali di indirizzo generale che disciplinano le condizioni organizzative dell'attività.
  • La contestazione di linee guida o atti organizzativi regionali non appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'impugnazione è strumentale alla tutela di diritti contrattuali dei dipendenti sanitari o di prerogative sindacali nell'ambito delle relazioni sindacali.
  • Le controversie relative alla mancata consultazione o partecipazione delle organizzazioni sindacali nelle relazioni sindacali e nelle procedure di confronto collettivo spettano al giudice ordinario, poiché le prerogative sindacali costituiscono diritti soggettivi non degradabili a interessi legittimi.
  • Nelle controversie di lavoro pubblico devolute al giudice ordinario, gli atti amministrativi presupposti, comprese linee guida e regole organizzative, possono essere disapplicati incidentalmente ove ritenuti illegittimi.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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