Cassazione Penale, Ordinanza n. 32458/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi relativi all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. I motivi sono stati ritenuti ripetitivi e genericamente formulati, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva già confutato analoghe doglianze. Quanto alla responsabilità, la sentenza d’appello aveva valorizzato quale elemento probatorio decisivo la presenza dell’impronta papillare dell’imputato sulla vettura sottratta. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso invocava il riconoscimento di attenuanti fondate sulla modestia del danno, sulla lieve gravità del fatto e sulle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva motivatamente escluso la modestia del danno, considerata l’entità del vulnus prodotto, aveva ritenuto grave il fatto in ragione delle modalità dell’azione e aveva escluso l’esistenza di fattori positivamente valutabili ai fini delle attenuanti generiche. Un ulteriore motivo è stato dichiarato tardivo, perché non risultava essere stato proposto nei precedenti gradi di giudizio: esso non emergeva dalla sintesi dei motivi d’appello contenuta nella sentenza impugnata, sintesi che non era stata specificamente contestata nel ricorso per cassazione. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tutti i motivi, salvo l’ultimo comunque tardivo, ripetitivi e inevitabilmente generici, poiché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza d’appello. In particolare, la responsabilità era stata fondata sull’impronta papillare rinvenuta sulla vettura sottratta; il diniego delle attenuanti era stato motivato con la non modestia del danno, la gravità delle modalità dell’azione e l’assenza di elementi favorevoli. L’ultimo motivo non è stato esaminato nel merito perché proposto per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/2003
Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione, secondo quanto indicato nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che ripropone le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni mediante le quali il giudice d’appello le ha confutate.
- La valutazione della responsabilità può essere ritenuta adeguatamente motivata quando la sentenza valorizza uno specifico elemento probatorio individualizzante, quale un’impronta papillare rinvenuta sul bene oggetto della sottrazione, e il ricorso non si confronta con tale argomento.
- Il diniego delle attenuanti può essere motivato valorizzando la gravità del fatto, le modalità dell’azione, l’entità del danno e l’assenza di elementi concretamente favorevoli; la mera reiterazione della richiesta senza critica specifica alla motivazione d’appello rende il motivo generico.
- È tardivo e non consentito in cassazione il motivo che non risulti essere stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio. Se il ricorrente non contesta specificamente la sintesi dei motivi d’appello contenuta nella sentenza impugnata, non può successivamente sostenere che la doglianza fosse stata già proposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32293/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32294/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →