Cassazione Civile, Ordinanza n. 25827/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato nel 1999. Nel corso dei lavori furono eseguite opere extra-contratto, ritenute dall'impresa necessarie e urgenti per mettere in sicurezza una parte del cantiere. La Corte d'appello aveva condannato il direttore dei lavori al risarcimento del danno in favore dell'impresa, pari al corrispettivo delle opere non pagate dal Comune, sul presupposto che il direttore avesse ordinato tali lavori in situazione di assoluta urgenza senza poi adempiere agli obblighi di immediata comunicazione e contabilizzazione verso la stazione appaltante. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 342, All. F, L. n. 2248/1865, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la norma in tema di varianti urgenti e del potere del direttore dei lavori; 2) omesso esame di un fatto decisivo, dedotto come risultante dagli atti istruttori, circa la sussistenza dei requisiti di indifferibilità e urgenza delle opere ordinate; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame, per la mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione le varianti non autorizzate eseguite su richiesta del direttore dei lavori in caso di assoluta urgenza sono disciplinate dall'art. 342, All. F, L. n. 2248/1865; tuttavia il direttore dei lavori, se dispone lavori extra-contratto senza seguire la procedura e senza regolarizzare immediatamente la situazione, opera al di fuori dei propri poteri, come un falsus procurator, e non esclude la responsabilità verso l'appaltatore che abbia confidato nell'apparente legittimità dell'ordine. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ricordando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 342, All. F, L. 20 marzo 1865, n. 2248
"Non puo' l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore... Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovra' tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi pero' l'ingegnere medesimo dovra' darne immediata partecipazione all'Amministrazione"
La norma consente una deroga solo per casi di assoluta urgenza, imponendo l'esecuzione dei lavori su richiesta del direttore dei lavori e la sua immediata comunicazione all'amministrazione; fuori da tale schema le varianti non autorizzate non sono compensabili in via ordinaria.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o manifestamente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente o mancante integra nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici le varianti o addizioni eseguite senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante non danno diritto a compenso, salvo il ristretto caso di assoluta urgenza previsto dalla disciplina speciale, che richiede comunque la successiva e immediata comunicazione all'amministrazione.
- Quando il direttore dei lavori ordina interventi urgenti fuori dal perimetro del progetto, egli agisce al di fuori dei propri poteri se non attiva la procedura prevista; l'appaltatore non può opporre un diritto automatico al pagamento se la variante non è stata regolarizzata secondo le forme richieste.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c.
- La regolazione delle spese processuali è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata disposta la compensazione.
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