Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32916/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha parzialmente dichiarato improcedibile l'azione penale per la distrazione di due immobili (Castegnato e Borgosatollo) sulla base del divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem), ma ha confermato la condanna per la distrazione di un terzo immobile (Prevalle). Corsini deduce che tutte le vendite costituissero un unico fatto storico-naturalistico e dunque l'improcedibilità avrebbe dovuto estendersi anche a Prevalle; contesta altresì la qualificazione della vendita di Prevalle come distrazione ai fini dell'art. 216 R.D. 267/1942, l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 R.D. 267/1942) e la quantificazione della pena. Merlin impugna in particolare l'applicazione dell'aggravante e la sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto al modesto valore dell'immobile di Prevalle.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi. Ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui, ai fini dell'art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem processuale), le singole vendite immobiliari sono fatti storico-naturalistici autonomi se concretizzate in distinti rogiti, per cui la precedente pronuncia che riguardava gli immobili di Castegnato e Borgosatollo non impediva il giudizio sulla vendita del bene di Prevalle. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Loy) che afferma la pluralità dei fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso dissesto e l'autonomia dei singoli episodi ai fini del giudicato. Conferma inoltre che la vendita di Prevalle integra bancarotta fraudolenta patrimoniale quando non sia stata riscossa la somma pattuita e l'accollo si riveli non liberatorio; il modesto valore del bene non esclude la sussistenza del reato. Quanto all'aggravante del danno patrimoniale, la Corte ammette una prima ratio che la valuta sul valore del solo immobile di Prevalle (in mancanza di beni liquidabili), ritenendo in ogni caso la decisione sorretta da motivazioni alternative sufficienti. Sull'entità della pena la Corte giudica legittima la riduzione operata in appello e ne conferma la congruità alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. Complessivamente i motivi di ricorso sono dichiarati infondati o manifestamente infondati e i provvedimenti impugnati sono confermati.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Rafforzamento del ne bis in idem processuale sul criterio del fatto storico-naturalistico (idem factum): la verifica sulla coincidenza dei fatti prescinde dalla diversa qualificazione giuridica e guarda alla identità dell'azione/omissione già giudicata

  • art. 216 R.D. n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    La distrazione di singolo bene immobiliare integra il reato se la società si priva del bene senza adeguata contropartita (es. accollo non liberatorio); valutazione va fatta rispetto alla singola alienazione quando questa costituisce un fatto autonomo

  • art. 219 R.D. n. 267/1942 (aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità)

    L'aggravante può essere applicata anche considerando il valore assoluto del bene distratto (se non vi sono altri beni liquidabili) e, in via alternativa, è stata valutata in relazione all'intera operazione, pur essendo quest'ultima soluzione non necessaria per sorreggere la decisione

  • art. 12-quinquies decreto-legge n. 306/1992

    Richiamato nel quadro fattuale per la precedente qualificazione (trasferimento fraudolento di valori) ma la Corte sottolinea che diversa qualificazione non esclude la verifica sulla identità del fatto storico ai fini dell'art. 649

  • Sez. U., sentenza Loy (n. 21039/2011)

    Conferma la concezione pluralista della bancarotta: più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento conservano autonomia naturalistica e il giudicato su uno non ostacola la perseguibilità degli altri; l'art. 219, comma 2, n.1 opera come meccanismo unificatore ai soli fini sanzionatori

  • Corte Cost. sentenza n. 200/2016

    Ridefinizione del ne bis in idem in senso conforme al criterio dell'identità del fatto (idem factum), staccando la verifica dalla mera identità di inquadramento giuridico

  • art. 133 cod. pen.

    Principi richiamati per la determinazione della pena: il danno patrimoniale è uno dei parametri, ma la commisurazione tiene conto anche di altri elementi (gravità, capacità a delinquere, finalità della pena)

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Richiamato per spiegare i rapporti tra continuazione e l'aggravante speciale prevista dall'art. 219 quale fattispecie di unificazione ai fini sanzionatori

Massime di principio

  • Ne bis in idem processuale va valutato in base all'identità del fatto storico-naturalistico (idem factum): atti formalmente distinti (es. rogiti separati) possono essere considerati fatti diversi anche se finalisticamente coordinati.
  • Nella bancarotta fraudolenta la pluralità di alienazioni immobiliari nell'ambito dello stesso dissesto può costituire pluralità di reati autonomi; l'art. 219 R.D. 267/1942 unifica tali fatti ai soli fini della determinazione della pena, non per escluderne l'autonomia penale.
  • La sussistenza del reato di bancarotta per distrazione non dipende esclusivamente dal valore economico del singolo bene: anche beni di modesto valore possono integrare reato se la società viene privata di garanzie utili ai creditori e non riceve adeguata contropartita.
  • Quando una precedente sentenza irrevocabile riguarda solo alcune componenti di un'operazione complessa, occorre verificare se il nuovo capo di imputazione riguardi lo stesso fatto storico-naturalistico; se le manifestazioni di volontà negoziale sono separate, il ne bis in idem potrebbe non operare.
  • In tema di aggravanti e misura della pena il giudice può motivare anche con più ragioni alternative; se una di esse è sufficiente e regge, l'eventuale censura su un'altra ratio non comporta annullamento.
  • Per la quantificazione della pena il giudice deve considerare diversi elementi (art. 133 c.p.): il valore del danno è rilevante ma non esclusivo, e riduzioni della pena non devono essere meramente proporzionali al solo parametro del valore dell'asset distratto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.