Corte di giustizia, Sentenza C-51/23
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 29 July 2024. — Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre v European Commission. — Appeal – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Article 4(3) – Access to documents drawn up by an institution for internal use or relating to a matter where a decision has not been taken by that institution – Documents relating to a draft call for proposals co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) – Decision refusing access to documents originating from a Member State – Decision granting access to those documents, adopted after the action for annulment of the decision refusing access was brought – No interest in bringing proceedings. — Case C-51/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’appello di Validity contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato venuto meno l’interesse a decidere sul diniego iniziale di accesso e aveva dichiarato irricevibile la censura contro la successiva decisione di concessione. Viene ribadito che, nei casi di accesso ai documenti, il successivo rilascio può eliminare l’interesse ad agire se non sussiste un rischio concreto di reiterazione dell’illegittimità. La Corte esclude che il diniego iniziale abbia introdotto una general presumption of confidentiality o che emergano violazioni sistematiche dei termini di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001. È confermata anche l’inammissibilità delle doglianze dirette contro la decisione che aveva poi concesso l’accesso.
Appello in materia di accesso ai documenti: la Corte conferma che, dopo la successiva divulgazione dei documenti richiesti, viene meno l’interesse ad agire contro il diniego originario se non è dimostrato un rischio concreto e reiterabile di futura illegittimità.
La questione giuridica
Se, in un procedimento di accesso ai documenti disciplinato dal regolamento n. 1049/2001, il successivo rilascio dei documenti da parte della Commissione faccia venir meno l’interesse a ottenere l’annullamento della decisione originaria di diniego; se esista comunque un interesse ad agire per evitare la ripetizione di una pretesa applicazione illegittima dell’articolo 4, paragrafo 3, o di ritardi/procedural breaches nelle fasi di esame della domanda; e se il ricorso potesse validamente estendersi anche alla successiva decisione di concessione dell’accesso.
Principio di diritto
In materia di accesso ai documenti, l’interesse ad agire contro una decisione di diniego cessa quando la decisione è sostituita da una successiva decisione che concede l’accesso e il ricorrente riceve piena soddisfazione, salvo che sia dimostrato che l’illegittimità dedotta è suscettibile di ripetersi in futuro in modo indipendente dalle circostanze concrete. La Corte precisa che tale rischio non può essere fondato in astratto sulla sola eventualità che l’istituzione interpreti in futuro il regolamento nello stesso modo, né su presunti ritardi o irregolarità procedurali non riferiti al procedimento specifico impugnato. Inoltre, un ricorso che non sviluppi specifici motivi contro la decisione successiva è manifestamente irricevibile per quella parte.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 228 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
Appello contro l’ordinanza del Tribunale su un diniego di accesso ai documenti
La causa riguarda un appello proposto da Validity Foundation avverso un’ordinanza del Tribunale che, in materia di accesso ai documenti della Commissione, aveva dichiarato venuto meno l’interesse a pronunciare sull’annullamento del diniego iniziale e aveva dichiarato irricevibile la domanda relativa alla successiva decisione che concedeva l’accesso. Il contenzioso nasce da una richiesta di accesso a corrispondenza relativa a un bando di gara ungherese cofinanziato dal FESR nell’ambito del regolamento n. 1303/2013.
Fatti e procedimento amministrativo
Validity, organizzazione non governativa attiva nella tutela delle persone con disabilità psichiche e dello sviluppo, aveva chiesto alla Commissione l’accesso a tutta la corrispondenza con le autorità ungheresi relativa al bando. La Commissione aveva inizialmente concesso l’accesso a sei documenti, ma aveva negato l’accesso a tre documenti provenienti dalle autorità ungheresi, consultate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, invocando in particolare l’articolo 4, paragrafo 3. Dopo il ricorso al Tribunale, la Commissione ha adottato una nuova decisione con cui ha concesso l’accesso ai tre documenti, con riserva dei dati personali.
Questioni giuridiche sollevate in appello
Validity sosteneva, in sostanza, che il Tribunale avesse erroneamente escluso un interesse attuale a ottenere l’annullamento del diniego iniziale. Le doglianze si articolavano su due profili principali:
- il diniego sarebbe stato fondato su una giustificazione vaga, relativa al mantenimento del "climate of mutual trust" con le autorità ungheresi, idonea a ripetersi in futuro;
- la Commissione avrebbe manifestato una prassi di ritardi, proroghe non adeguatamente motivate e disclosure parziali, in violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001 e dei principi di trasparenza e buona amministrazione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento n. 1049/2001, in particolare:
- il considerando 4, sul più ampio accesso possibile ai documenti;
- il considerando 13, che prevede una procedura amministrativa in due fasi;
- l’articolo 4, paragrafo 3, relativo ai documenti interni o ricevuti dall’istituzione in una materia su cui non è ancora stata adottata una decisione;
- l’articolo 4, paragrafo 5, relativo ai documenti originari di uno Stato membro;
- gli articoli 7 e 8, che disciplinano rispettivamente domanda iniziale e domanda confermativa. Sono inoltre richiamati gli articoli 263 e 228 TFUE, oltre alle norme processuali sul contenuto dell’appello e sui limiti del sindacato di legittimità.
Ragionamento della Corte sull’interesse ad agire
La Corte ribadisce che un ricorso per annullamento è ammissibile solo se il ricorrente mantiene un interesse attuale all’annullamento dell’atto impugnato, interesse che deve sussistere fino alla decisione finale. Tale interesse può sopravvivere, in casi particolari, quando l’illegittimità dedotta sia suscettibile di ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze concrete.
Nel caso di specie, però, la Corte conferma che il diniego originario non conteneva il riferimento a una general presumption of confidentiality per i documenti relativi a bandi cofinanziati dal FESR. Il Tribunale aveva inoltre accertato, in fatto, che la Commissione aveva esaminato individualmente i documenti e che la successiva decisione del 15 dicembre 2021 aveva concesso documenti analoghi senza ricorrere al medesimo argomento del "climate of mutual trust" o dei margini negoziali. Tali valutazioni fattuali non sono rimesse al controllo della Corte in sede di appello, salvo distorsione del materiale probatorio, non dedotta nel caso concreto.
La Corte distingue la fattispecie da quella decisa nella causa ClientEarth, in cui la continuità dell’interesse era stata riconosciuta perché la controversia riguardava un processo legislativo e la decisione impugnata introduceva una nuova interpretazione, per la prima volta, dell’articolo 4, paragrafo 3. Qui, invece, non vi è una presunzione generale di riservatezza e non emerge un rischio sufficientemente concreto di reiterazione dell’asserita illegittimità.
Procedura in due fasi e irrilevanza di un rischio astratto
La Corte sottolinea che il regolamento n. 1049/2001 prevede una procedura bifasica: la risposta iniziale ai sensi dell’articolo 7 e la decisione confermativa ai sensi dell’articolo 8. La prima è solo una presa di posizione iniziale; la seconda consente il riesame e può correggere eventuali illegittimità. Perciò il rischio di futura ripetizione non può essere valutato isolando le sole decisioni iniziali, né può fondarsi in astratto sulla possibilità che la Commissione reinterpreti la norma nello stesso modo in una futura domanda.
Quanto ai ritardi e alle presunte irregolarità procedurali, la Corte osserva che l’eventuale mancato rispetto dei termini degli articoli 7 e 8 produce effetti giuridici specifici già previsti dal regolamento: facoltà di presentare domanda confermativa o, in caso di silenzio sulla domanda confermativa, finzione di decisione negativa e possibilità di ricorso o reclamo al Mediatore. Nel caso concreto, Validity non aveva contestato il diniego per violazione dei termini, e il Tribunale ha legittimamente ritenuto che il procedimento rilevante fosse solo quello che aveva dato origine alla controversia, non una generica prassi passata.
Irricevibilità delle censure contro la decisione che concede l’accesso
Per quanto riguarda la decisione successiva che ha concesso l’accesso, la Corte conferma che Validity non aveva articolato alcun motivo specifico contro i passaggi dell’ordinanza del Tribunale che avevano dichiarato inammissibile l’impugnazione di tale decisione. In base alle norme sul contenuto dell’appello, è necessario indicare con precisione le parti contestate della decisione impugnata e gli argomenti giuridici a sostegno. Poiché ciò mancava, la domanda di annullamento della decisione di concessione è dichiarata manifestamente irricevibile.
Dispositivo e principi applicati
La Corte respinge integralmente l’appello e condanna Validity alle spese. Il risultato pratico è che resta ferma l’ordinanza del Tribunale: nessun annullamento del diniego originario, perché il successivo rilascio dei documenti ha fatto venir meno l’interesse a decidere, e nessun esame nel merito della domanda relativa alla successiva decisione di accesso, perché non adeguatamente censurata in appello.
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