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Parere

Parere n. 608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Rakib Sarkar contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del decreto n. k10/693159 del 9 settembre 2021 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202301279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto n. K10/693159 del 9 settembre 2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato fondato sull’insufficienza reddituale per le annualità dal 2014 al 2021, poiché dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate risultava che né il ricorrente né il genitore avessero dichiarato redditi dal 2014. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione, disparità di trattamento e manifesta illogicità. La Sezione, con precedente parere interlocutorio, aveva chiesto al Ministero di chiarire la rilevanza e utilizzabilità dei redditi prodotti all’estero dai genitori del ricorrente, verificando la persistente convivenza tra loro e con il ricorrente, nonché i rispettivi luoghi di residenza.

Il parere

La Sezione ha rilevato che il Ministero dell’Interno non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto con il parere interlocutorio n. 1371/2025. Ha quindi reiterato la richiesta istruttoria, assegnando al Ministero il termine complessivo di 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni; queste ultime, ove presentate, dovranno essere trasmesse insieme alla relazione finale entro il termine complessivo di 60 giorni. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non è stata ancora definita la fondatezza dei motivi di ricorso.

Osservazioni

Istruttoria sui redditi e sulla convivenza familiare

Il Ministero dell’Interno deve chiarire la rilevanza e l’utilizzabilità, ai fini della concessione della cittadinanza, dei redditi prodotti all’estero dai genitori del ricorrente e verificare la persistente convivenza tra i genitori e il ricorrente, nonché il luogo di residenza di ciascuno.

Contraddittorio sulla relazione ministeriale

La relazione istruttoria deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Termine per l’adempimento istruttorio

Gli adempimenti, comprese l’eventuale trasmissione delle osservazioni del ricorrente e la relazione finale, devono essere completati entro 60 giorni dalla comunicazione del presente parere.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la modalità indicata nel testo.

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

  • parere interlocutorio n. 1371/2025 del 5 dicembre 2025

    rilevata la necessità di chiarimenti in ordine alla rilevanza e utilizzabilità dei redditi prodotti all’estero dai genitori del ricorrente

    Il precedente parere aveva disposto un’integrazione istruttoria e un contraddittorio sulla relazione ministeriale; poiché il Ministero non vi ha adempiuto, la Sezione ha reiterato l’incombente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale non affronta le censure formulate dal ricorrente e non fornisce gli elementi necessari per la decisione, il Consiglio di Stato può disporre o reiterare un’integrazione istruttoria prima di definire il merito dell’affare.
  • Quando l’esito del procedimento dipende dalla rilevanza di redditi prodotti all’estero da familiari del richiedente, l’amministrazione deve accertare e motivare la loro utilizzabilità, tenendo conto anche della situazione di convivenza e dei luoghi di residenza rilevanti.
  • L’integrazione istruttoria nel procedimento relativo a un ricorso straordinario deve assicurare il contraddittorio, mediante preventiva trasmissione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato.
  • La mancata esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dal Consiglio di Stato impedisce la definizione del merito e giustifica la reiterazione dell’ordine istruttorio con un nuovo termine per l’amministrazione.

Diniego della cittadinanza italiana e reiterazione dell’istruttoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il decreto del Ministero dell’Interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Premesse e motivi del ricorso

Il diniego è stato motivato con l’insufficienza reddituale riferita agli anni dal 2014 al 2021. Dalle verifiche effettuate tramite l’Agenzia delle Entrate sarebbe emerso che né il ricorrente né il genitore avevano dichiarato redditi a partire dal 2014.

Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo:

  • travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
  • carenza di motivazione;
  • disparità di trattamento;
  • manifesta illogicità.

Il Ministero dell’Interno, nella prima relazione istruttoria, si è limitato a concludere per l’infondatezza del ricorso senza esaminare specificamente le censure.

Precedente parere interlocutorio

Con il parere interlocutorio n. 1371/2025 la Sezione aveva disposto un’integrazione istruttoria, chiedendo al Ministero di chiarire:

  • se e in quale misura i redditi prodotti all’estero dai genitori del ricorrente fossero rilevanti e utilizzabili ai fini della concessione della cittadinanza;
  • se fosse persistente la convivenza tra i genitori e il ricorrente;
  • quale fosse il luogo di residenza del ricorrente e dei suoi genitori.

La relazione avrebbe dovuto consentire di valutare la fondatezza delle contestazioni relative all’insufficienza reddituale e alla ricostruzione della situazione familiare ed economica.

Mancato adempimento del Ministero

La Sezione ha constatato che il Ministero non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto nel precedente parere. Il ricorrente, invece, ha depositato una nota insistendo per la definizione dell’affare.

Poiché gli elementi richiesti risultano necessari per decidere il merito del ricorso, la Sezione non ha definito i motivi di impugnazione e ha reiterato l’ordine istruttorio.

Modalità e termini dell’istruttoria

Il Ministero dell’Interno dovrà depositare la relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione della relazione finale, il documento dovrà essere inviato al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Le eventuali osservazioni del ricorrente dovranno essere trasmesse insieme alla relazione finale entro il termine complessivo di 60 giorni.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria: non accoglie né rigetta il ricorso e non prende posizione definitiva sulla legittimità del diniego di cittadinanza. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

La Sezione ha inoltre disposto la trasmissione del parere al ricorrente e l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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