Cassazione Penale, Sentenza n. 41/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per tentata estorsione (entrambi) e per usura aggravata (solo Sblendorio). Sblendorio ha articolato sei motivi: (1) omessa/notifica tardiva dell'avviso di deposito della sentenza; (2) motivazione insufficiente e contraddittoria sulla responsabilità per usura, fondata principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e della moglie; (3) assenza di prova dello stato di bisogno come aggravante dell'usura; (4) vizio motivazionale circa la responsabilità per la tentata estorsione (sostenendo che non fosse autore materiale né contestato il concorso ex art.110); (5) inutilizzabilità del file audio e del verbale di trascrizione acquisito nella memoria del PM; (6) contestazione tardiva della recidiva (art.99 c.p.). Masciopinto ha proposto un unico motivo: errata qualificazione giuridica del fatto (avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso e non come tentata estorsione), con critica alla motivazione sulla credibilità della persona offesa e richiamo ai principi della sentenza Filardo in ordine alla consapevolezza della illiceità della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati (e in parte generici). Sul punto della notifica/deposito la Corte ha ritenuto che il termine del 31/12/2023 fosse prorogato perché cadeva in giorno festivo e quindi il deposito del 2/1/2024 è tempestivo; la censura sulla responsabilità per usura è stata ritenuta generica e infondata: la Corte d'appello ha correttamente valutato la credibilità della persona offesa anche in assenza di riscontri esterni e ha considerato utili vari elementi (incontri, richieste pressanti, conversazione registrata) e trascrizioni acquisite; l'aggravante dello stato di bisogno è stata ritenuta provata e interpretata in senso esteso (non necessariamente meritevole socialmente, ma come condizione che limita la libertà di scelta); la responsabilità per tentata estorsione è stata confermata anche per la partecipazione/istigazione di Sblendorio nonostante l'eventuale pronuncia materiale della minaccia da parte di altro soggetto; la registrazione fatta dalla persona offesa è utilizzabile come prova documentale e la trascrizione non è soggetta alla disciplina degli artt. 266 ss. c.p.p. quando la registrazione è stata effettuata unilateralmente; la contestazione della recidiva è stata ritenuta tempestiva in udienza prima della chiusura dell'istruttoria. Conseguenze processuali: i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento di €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Le spese non sono state liquidate alla parte civile perché questa non ha fornito un contributo controverso alla discussione, ma la Corte richiama il principio secondo cui in riti camerali non partecipati la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese se ha effettivamente contribuito con memorie utili.
Norme richiamate
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
«La regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza»
Il termine per il deposito della sentenza che scade in giorno festivo si proroga automaticamente al primo giorno non festivo; ne consegue la legittimità del deposito effettuato il 2/1/2024.
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
La notificazione dell'avviso di deposito non è necessaria se il termine indicato nel dispositivo è rispettato; qui la Corte ha ritenuto inesistente il vizio relativo alla notificazione.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio che la valutazione della credibilità della persona offesa (anche parte civile) è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che l'assenza di riscontri esterni non preclude l'attendibilità se la motivazione è congrua.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di contraddittorietà è rilevante solo se sussiste nella motivazione e consiste in proposizioni decisive inconciliabili; la Corte ha ritenuto che tale vizio non emergesse nella motivazione impugnata.
art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.
La circostanza aggravante dello sfruttamento dello stato di bisogno è stata interpretata in senso ampio: lo stato di bisogno non richiede che sia moralmente meritevole, basta che limiti la libertà di scelta inducendo a ricorrere a credito a condizioni usurarie.
art. 110 cod. pen.
La descrizione fattuale dell'imputazione può essere sufficiente a far valere il concorso di persone anche se non è espressamente indicato l'articolo che disciplina il concorso; la Corte ha ritenuto adeguata la contestazione del concorso a carico dei ricorrenti.
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Questa disciplina sulle trascrizioni non si applica alle memorizzazioni foniche quando la registrazione è stata effettuata unilateralmente da uno dei partecipanti: la registrazione spontanea del privato è utilizzabile quale prova documentale.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma da versare alla cassa delle ammende.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al rito camerale non partecipato: nelle impugnazioni non discusse oralmente la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese se ha effettivamente contribuito con memorie scritte utili alla decisione.
Massime di principio
- Se il termine per il deposito della sentenza scade in giorno festivo la proroga opera di diritto: il deposito il giorno festivo successivo non invalida l'atto.
- La valutazione della credibilità della persona offesa è rimessa ai giudici di merito; la sua testimonianza può essere sufficiente, anche in assenza di riscontri esterni, purché la motivazione sia congrua e priva di manifeste contraddizioni.
- La registrazione effettuata unilateralmente da una delle parti (privato) è utilizzabile come prova documentale; la trascrizione è mera trasposizione e non è soggetta automaticamente alla disciplina degli artt.266 ss. c.p.p. prevista per le captazioni della polizia giudiziaria.
- Per la configurazione del concorso di persone non è necessaria l'esplicita indicazione dell'articolo sulla concorrenza nell'imputazione quando la descrizione fattuale consente di comprendere la partecipazione di più soggetti.
- Lo stato di bisogno, ai fini dell'aggravante dell'usura, va inteso in senso ampio: non richiede che sia socialmente meritevole, ma che limiti la libertà di scelta inducendo a ricorrere a credito a condizioni usurarie.
- La contestazione della recidiva può essere fatta in udienza prima della chiusura dell'istruttoria e dell'inizio della discussione; in tal caso è tempestiva.
- In riti camerali non partecipati la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese se dimostra di aver effettivamente operato, anche con memorie scritte, un contributo utile alla decisione; se il ricorso è inammissibile i ricorrenti possono essere condannati a pagare spese e ammende.
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