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Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 485 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di IVA sulla vendita on line di prodotti effettuati da una società nei confronti di acquirenti residenti in un altro paese dell'Unione. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 33 - Determinazione del luogo delle operazioni imponibili - Cessione di beni con trasporto - Cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto - Regolamento (UE) n. 904/2010 - Articoli 7, 13 e da 28 a 30 - Cooperazione tra gli Stati membri - Scambio di informazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’IVA sulle vendite online di beni effettuate da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro, con spedizione tramite una società proposta dal fornitore. Le questioni sottoposte alla Corte erano se un’amministrazione finanziaria potesse assoggettare unilateralmente le operazioni a un trattamento IVA diverso da quello applicato in un altro Stato membro; quando la spedizione dovesse considerarsi effettuata dal fornitore o per suo conto ai sensi dell’articolo 33 della direttiva IVA; e se l’assetto dei rapporti tra fornitore e società di trasporto potesse configurare un abuso di diritto.

La decisione

La Corte ha stabilito che la direttiva 2006/112/CE e il regolamento 904/2010 non impediscono a uno Stato membro di applicare unilateralmente alle operazioni un trattamento IVA diverso da quello adottato da un altro Stato membro. Ai fini dell’articolo 33, i beni si considerano spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto quando il fornitore ha un ruolo preponderante nell’iniziativa e nell’organizzazione delle fasi essenziali del trasporto; la verifica concreta spetta al giudice del rinvio. Non sussiste abuso di diritto per il solo fatto che il fornitore proponga una società di trasporto a esso collegata anche da esigenze logistiche, se fornitore e trasportatore sono operatori indipendenti che svolgono attività economiche effettive e gli acquirenti possono scegliere un altro trasportatore o ritirare personalmente i beni. Il testo fornito non riporta le parti, l’esito del giudizio nazionale, le spese o altri dati processuali.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 33

    L'articolo 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati «dal fornitore o per suo conto», qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all'iniziativa e all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto dell'insieme degli elementi della controversia di cui al procedimento principale.

    La spedizione è imputabile al fornitore quando questi assume un ruolo preponderante nell’iniziativa e nell’organizzazione delle fasi essenziali del trasporto. La libertà dell’acquirente di contrattare o meno con il trasportatore proposto è rilevante nel quadro complessivo, ma non esclude automaticamente l’imputabilità: la valutazione concreta compete al giudice nazionale.

  • Direttiva 2006/112/CE, sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.

    La cooperazione amministrativa tra Stati membri non impedisce a un’amministrazione nazionale di qualificare e assoggettare unilateralmente le operazioni a un trattamento IVA diverso da quello applicato altrove. Il dispositivo non afferma, tuttavia, che tale qualificazione sia automaticamente corretta nel merito o sottratta al controllo giurisdizionale.

  • Regolamento (UE) n. 904/2010, articoli 7, 13 e da 28 a 30

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.

    Le disposizioni di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni richiamate non subordinano la potestà di un’amministrazione nazionale all’accordo preventivo con l’altro Stato membro e non escludono una diversa qualificazione fiscale interna delle operazioni.

  • Diritto dell’Unione europea e direttiva 2006/112/CE — divieto di abuso di diritto

    Il diritto dell'Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da tale trasporto, detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo fornitore, e, dall'altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di avvalersi di un'altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il fornitore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive.

    Il collegamento operativo tra fornitore e trasportatore e la proposta di un vettore agli acquirenti non bastano a configurare abuso quando le società sono indipendenti, svolgono attività economiche effettive per proprio conto e gli acquirenti conservano alternative reali per la consegna o il ritiro.

Massime di principio

  • Nelle vendite transfrontaliere, per stabilire se il trasporto sia effettuato dal fornitore o per suo conto occorre valutare in concreto chi dirige e organizza le fasi essenziali della spedizione; la sola intestazione del contratto di trasporto non è necessariamente decisiva.
  • La possibilità per l’acquirente di scegliere un altro vettore o di ritirare personalmente i beni è un elemento rilevante, ma va valutata insieme a tutti gli altri fatti e non risolve automaticamente la qualificazione del trasporto.
  • La diversa imposizione della stessa operazione in due Stati membri non impedisce, di per sé, all’amministrazione di uno Stato di adottare una propria qualificazione IVA; restano possibili le contestazioni e i controlli previsti dalle procedure applicabili.
  • La proposta di un trasportatore collegato al fornitore non è di per sé abusiva se le imprese sono indipendenti, esercitano attività economiche effettive e l’acquirente dispone di alternative concrete. La valutazione dipende dalla sostanza dei rapporti e dell’attività, non dal solo collegamento commerciale.

Testo integrale

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