Ordinanza n. 274/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Genova prot. n. 220952.U del 29/4/2026, nella parte in cui ingiunge, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., anche all’Arch. Stefano Carità, in qualità di direttore dei lavori, la demolizione dell’opera descritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di demolizione e riduzione in pristino ex art. 167 d.lgs. 42/2004, nella parte rivolta al direttore dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato esclusivamente la parte del provvedimento comunale che lo individua, in qualità di direttore dei lavori, quale destinatario dell’ingiunzione di demolizione dell’opera paesaggisticamente rilevante. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. Il TAR ha rilevato che il ricorrente non è proprietario né ha altrimenti la disponibilità del bene, sicché il suo interesse all’eliminazione del proprio nome dai destinatari dell’ingiunzione è di natura soltanto morale o d’immagine. Il Comune ha inoltre rappresentato che è stata presentata un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ancora in fase istruttoria.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto che l’interesse del ricorrente possa essere integralmente soddisfatto soltanto con la decisione di merito e che, nelle more, l’esecuzione dell’ingiunzione non gli esponga a un danno grave e irreparabile dotato dei necessari requisiti di attualità e concretezza, poiché egli non è proprietario né detentore del bene. Il periculum in mora non è stato considerato in re ipsa. L’ulteriore circostanza della pendenza dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica esclude, allo stato, l’attualità del pericolo, determinando un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva sino alla definizione dell’istanza; solo in caso di rigetto opera la sanzione demolitoria prevista dall’art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione presuppone, tra l’altro, un pericolo di danno grave e irreparabile dotato di attualità e concretezza.
art. 167 d.lgs. 42/2004
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1
La presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica comporta, fino alla sua definizione, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva; la demolizione opera in caso di rigetto dell’istanza.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1
Il rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce il presupposto per l’applicazione della sanzione demolitoria.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere attuale e concreto e non può essere presunto in re ipsa dalla mera adozione di una misura repressiva.
- Il soggetto che non è proprietario né ha la disponibilità del bene destinatario di un’ingiunzione di riduzione in pristino non dimostra, per ciò solo, un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto; l’interesse morale o d’immagine all’eliminazione del proprio nome può essere soddisfatto con la decisione di merito.
- La pendenza di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ancora in fase istruttoria, esclude l’attualità e concretezza del periculum quando determina un arresto temporaneo dell’efficacia della misura demolitoria fino alla definizione dell’istanza.
- Nella valutazione cautelare, l’interesse alla rimozione definitiva del nominativo dal provvedimento impugnato non giustifica la sospensione dell’atto se l’eventuale pregiudizio non è imminente e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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