Cassazione Penale, Sentenza n. 28858/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio abbreviato il G.U.P. aveva ritenuto l'imputato responsabile di violenza sessuale commessa nel corso di un rapporto di cura: secondo la contestazione, il medico curante avrebbe compiuto atti sessuali sulla persona offesa, mediante strusciamenti e toccamenti del clitoride e delle labbra vaginali, e poi le avrebbe sollevato la maglietta costringendola a esporre il seno. Pur avendo concesso le attenuanti generiche, la diminuente del rito abbreviato e la sospensione condizionale della pena, il giudice aveva omesso di subordinare tale beneficio alla partecipazione ai percorsi di recupero previsti dall'art. 165, comma 5, c.p. per i reati sessuali contemplati dalla norma. Il Procuratore generale ha quindi dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la sospensione condizionale fosse stata concessa senza applicare l'obbligo legale di subordinazione introdotto dalla l. n. 69 del 2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha precisato che, poiché la sentenza era emessa all'esito di giudizio abbreviato con pena legale, essa non era appellabile dal pubblico ministero e il ricorso doveva qualificarsi come ricorso diretto ex art. 608 c.p.p. Nel merito, ha affermato che l'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena ai percorsi di recupero obbligatori integra violazione di legge, non illegalità della pena. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al punto della sospensione condizionale e ha rinviato al Tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo esame sul punto, dovendosi determinare in fatto la durata del percorso e l'ente presso cui svolgerlo.
Norme richiamate
art. 609-bis c.p.
La disposizione è richiamata come base della contestazione per atti sessuali commessi con coercizione sulla persona offesa; la Corte la considera reato rientrante tra quelli per i quali opera la disciplina speciale dell'art. 165, comma 5, c.p.
art. 609-septies, comma 4, n. 3, c.p.
Richiamato nel capo di imputazione così come riportato nel provvedimento, in relazione al reato contestato.
art. 165 c.p.
Per i reati ivi indicati, tra cui quelli sessuali contestati, la sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni competenti.
l. 19 luglio 2019, n. 69
È la legge che ha introdotto il comma 5 dell'art. 165 c.p., applicabile al caso perché vigente al tempo dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È il vizio dedotto in ricorso, qualificato come violazione di legge.
art. 443, comma 3, c.p.p.
La sentenza emessa in abbreviato con pena legale è considerata non appellabile dal pubblico ministero.
art. 608 c.p.p.
Il ricorso del Procuratore generale è qualificato come ricorso diretto e non come ricorso per saltum.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Individua il giudice di rinvio, nel caso di annullamento, nel Tribunale.
art. 593-bis c.p.p.
Richiamato per escludere che la questione dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica incida sulla legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione.
art. 166-bis disp. att. c.p.p.
È evocato quale norma che attribuisce al Procuratore generale un potere-dovere di coordinamento e verifica preliminare prima dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato con applicazione di pena legale non è appellabile dal pubblico ministero, l'impugnazione del Procuratore generale va trattata come ricorso diretto per cassazione, non come ricorso per saltum.
- L'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena, per i reati rientranti nell'art. 165, comma 5, c.p., alla partecipazione ai percorsi di recupero previsti dalla norma integra violazione di legge.
- La previsione dell'art. 165, comma 5, c.p. opera in modo obbligatorio per i reati sessuali in esso compresi, anche quando il reato sia contestato nella forma meno grave prevista dalla norma incriminatrice.
- La censura relativa alla mancata applicazione delle prescrizioni accessorie alla sospensione condizionale non attiene all'illegalità della pena in senso stretto, ma alla violazione di una disciplina legale del beneficio.
- Quando l'individuazione concreta degli obblighi e dell'ente presso cui svolgere il percorso di recupero richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio limitatamente a tale punto.
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