Cassazione Penale, Sentenza n. 19998/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca "ex tunc" della confisca definitiva di fabbricati, terreni e quote societarie intestati a loro (e ad Anna Maria Cuccurullo), ritenuti nella disponibilità di Gennaro De Angelis (proposto). L'istanza di revoca era fondata sull'esistenza di un contrasto di giudicati: in un procedimento penale irrevocabile il Tribunale di Frosinone aveva infatti accertato che i beni provenivano da atti di liberalità/disposizioni operate da Michele De Angelis (padre) e non erano nella disponibilità del proposto, con assoluzioni e proscioglimenti per insussistenza del fatto o estinzione per prescrizione relativamente agli stessi cespiti oggetto di confisca. I ricorrenti denunciavano violazione di norme processuali (art. 627 c.p.p., art. 28 d.lgs. n.159/2011, art. 7 legge 27/12/1956 n.1423) e hanno contestato la valutazione che la Corte territoriale aveva fatto dei giudicati, ritenendo che quest'ultima avesse indebitamente rivalutato le prove e omesso di verificare se il giudicato penale avesse escluso in modo assoluto la disponibilità dei beni da parte del proposto; hanno altresì censurato la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte di appello abbia violato il principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente (n.4861/2022) e non abbia adempiuto al compito devoluto dal rinvio, ossia verificare se, per ciascuna categoria di beni, il giudicato penale avesse escluso in modo assoluto la disponibilità (anche mediata dal vincolo familiare) dei beni in capo al proposto. Di conseguenza la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rimesso gli atti alla Corte di appello di Roma, Sezione Misure di prevenzione, perché effettui la verifica specifica sulla possibile revoca "ex tunc" della confisca; non è stata pronunciata la restituzione dei beni in questa sede, ma è stato disposto il nuovo esame conforme al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Vincola il giudice del rinvio al principio di diritto enunciato nella decisione rescindente: la Corte d'appello doveva verificare se il giudicato penale avesse escluso in modo assoluto la disponibilità dei singoli beni in capo al proposto
art. 7, comma 2, legge 27/12/1956 n.1423
Norma che disciplina la revoca "ex tunc" delle misure di prevenzione; nella giurisprudenza è stata ritenuta applicabile, in casi eccezionali, anche ai provvedimenti di confisca
art. 28, d.lgs. n.159/2011 (comma 1, lett. b))
Regola i casi di revocazione per motivi legati all'errore giudiziario; la Corte ha richiamato che la revocazione (e la revoca ex tunc) richiedono requisiti stringenti e che rilevano soltanto i casi in cui il processo penale abbia accertato fatti che in modo assoluto escludono i presupposti della confisca
art. 12-quinquies legge 7/8/1992 n.356 e art. 81 c.p.
Norme penali citate nel processo di merito relative ai reati di intestazione fittizia; la sentenza penale ha valutato le relative contestazioni in ordine agli stessi beni oggetto di confisca
art. 530 cod. proc. pen.
Utilizzata per spiegare il significato delle assoluzioni (art. 530, comma 1 o comma 2) e per valutare se il dispositivo penale esprime un accertamento di insussistenza del fatto, idoneo a incidere sul presupposto della confisca
Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 (Auddino)
Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 ...
Giurisprudenza di legittimità che ammette la possibilità di revoca "ex tunc" anche per provvedimenti di confisca, ove sussista invalidità genetica del provvedimento e necessità di riparazione dell'errore giudiziario
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Richiamata per affermare che i requisiti per la revoca/revocazione sono particolarmente stringenti e per il principio di selettività dei presupposti della revoca
Sez. 5, n. 5741 del 2022
in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari
Richiamata dalla Procura generale per il principio della presunzione di disponibilità dei beni in capo al prevenuto quando formalmente intestati a congiunti; la Corte però sottolinea che tale presunzione può essere ribaltata da un giudicato penale che esclude in modo assoluto la disponibilità
Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022 (Ministero della Giustizia)
Principio di diritto richiamato come vincolante: il giudice del rinvio deve rispettare l'indicazione contenuta nella pronuncia rescindente e verificare puntualmente la disponibilità dei beni
Massime di principio
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al penale, ma un giudicato penale che "esclude in modo assoluto" la disponibilità dei beni può costituire motivo valido per la revoca "ex tunc" della confisca; il giudice del rinvio è tenuto a verificare specificamente tale profilo
- La revoca o revocazione di provvedimenti ablativi è rimedio straordinario e richiede requisiti stringenti: non ogni assoluzione o valutazione diversa basta per integrare un conflitto di giudicati; occorre che il giudicato penale elimini definitivamente il presupposto fattuale della misura di prevenzione
- La presunzione di disponibilità dei beni nell'ambito delle misure di prevenzione (beni intestati a congiunti) può essere superata da un accertamento penale definitivo che attesti la natura autonoma del titolo (es. donazione) e l'estraneità del proposto
- In sede di rinvio il giudice non può limitarsi a una rivalutazione generale delle prove: deve esaminare puntualmente, per ciascuna categoria di beni, se il giudicato penale abbia in concreto escluso la disponibilità richieste per la confisca
- Quando la sentenza penale ha disposto l'assoluzione per "insussistenza del fatto" (art. 530, comma 1), ciò può avere rilievo maggiore rispetto ad un proscioglimento per prescrizione; la natura del dispositivo penale è centrale per stabilire l'effetto sul provvedimento di prevenzione
- Le questioni processuali connesse alle spese e all'applicabilità di norme successive (es. codice antimafia) richiedono attenzione alle disposizioni transitorie e al limite del procedimento di rinvio: non tutto può essere riesaminato se non espressamente devoluto
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