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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina di aggiudicazione, adottata con decreto n. 206 del 19 Novembre 2025, comunicata a mezzo pec in data 21.11.2025, con il quale il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna ha approvato gli atti della procedura di gara e ha aggiudicato in favore della Rem S.r.l. il LOTTO 14 – Istituti di Alghero, Sassari e Oristano (CIG B7D4242B62); - ove lesiva e per quanto di interesse, della determina a contrarre n. 135 del 18.7.2025; - per quanto di interesse, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice relativamente al lotto 14 e, segnatamente, dei verbali da 1 a 9 meglio specificati nel ricorso introduttivo; - della nota prot. n. 32122 del 23.10.2025 (richiesta giustificativi a Rem S.r.l.); - della nota prot. n. 2055-ID del 23.10.2025 (invio documenti al RUP per verifica anomalia); - di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali, ivi incluso qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla SAEP S.p.A, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento dell'appalto in questione; - di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura di gara; - dell'eventuale contratto sottoscritto; - della graduatoria provvisoria e finale Lotto 14; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non conosciuto; per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto LOTTO 14, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna e la ditta risultata aggiudicataria, e per l'accertamento del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto e al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a e con riserva di proporre motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202501270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 14 della procedura per il servizio di vitto a favore di altro operatore economico, con prospettata sottoscrizione del contratto e avvio del servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore uscente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 14, la determina a contrarre, gli atti e i verbali della commissione giudicatrice, gli atti relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, la graduatoria e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, chiedendo anche la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, ove stipulato, e l'accertamento del diritto o interesse all'aggiudicazione e al subentro. Dopo avere inizialmente chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti, la ricorrente aveva domandato l'abbinamento della cautelare al merito, dichiarando venute meno le esigenze cautelari in ragione della proroga tecnica del servizio. Successivamente, avendo appreso dell'intenzione della stazione appaltante di sottoscrivere il contratto con decorrenza dal 16 febbraio 2026, ha chiesto nuovamente misure cautelari, anche monocratiche, deducendo il rischio di modificazione dell'assetto di interessi e di cessazione della propria gestione del servizio nelle more della decisione di merito.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare e ha confermato la misura monocratica precedentemente adottata. La decisione è fondata esclusivamente sulla valutazione cautelare del periculum e sul bilanciamento degli interessi, tenuto conto dell'imminente trattazione del merito fissata per il 4 marzo 2026. È stata quindi disposta la prosecuzione, da parte della ricorrente, della prestazione del servizio di vitto per detenuti e internati relativamente al lotto 14. L'ordinanza non definisce la legittimità dell'aggiudicazione né gli altri motivi di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare la misura in ragione del bilanciamento degli interessi e dell'imminente trattazione del merito.

  • art. 56 c.p.a.

    Consente l'adozione di misure cautelari monocratiche; il decreto monocratico è stato confermato in sede collegiale.

  • art. 56, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione relativa alla fissazione della camera di consiglio successiva all'adozione della misura monocratica.

  • art. 121 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di declaratoria della nullità o inefficacia del contratto, ove stipulato; la questione non è stata decisa in questa fase.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda relativa all'inefficacia del contratto; la questione è rimasta riservata al merito.

  • art. 124 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di accertamento dell'interesse all'aggiudicazione e al subentro; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per la riserva della ricorrente di proporre la domanda risarcitoria per equivalente nei termini di legge; nessuna decisione risarcitoria è stata adottata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'aggiudicazione, il giudice può disporre la conservazione temporanea dell'assetto di interessi esistente, inclusa la prosecuzione del servizio da parte del gestore uscente, quando il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi lo giustifichino.
  • L'imminenza della trattazione del merito costituisce elemento rilevante nel bilanciamento cautelare e può giustificare una misura interinale limitata nel tempo, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'aggiudicazione.
  • La conferma collegiale di una misura cautelare monocratica non implica accertamento definitivo dei vizi dedotti contro la gara, che restano riservati alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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