Cassazione Civile, Ordinanza n. 03516/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa restitutoria dell'ente previdenziale relativa alla somma di euro 9.552,08, trattenuta sulla pensione di categoria VO. In primo grado la pensionata aveva ottenuto la declaratoria di non debenza della somma e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme trattenute oltre interessi. In appello l'ente aveva sostenuto che si trattasse di un errore di calcolo nella liquidazione originaria del trattamento e che l'operazione contestata non fosse una compensazione già esaurita, ma una revisione contabile delle partite di dare e avere; la Corte d'appello ha invece ritenuto che la motivazione della richiesta restitutoria fosse incomprensibile, che in appello vi fosse una mutatio libelli e che, comunque, le somme non fossero ripetibili perché l'indebito dipendeva da errore dell'istituto e non risultava il dolo della pensionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, già apprezzate dai giudici di merito; inoltre, i motivi non colpivano efficacemente una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sulla genericità e insufficienza delle allegazioni dell'ente circa l'origine dell'indebito, sia sull'irripetibilità delle somme per assenza di dolo dell'accipiens. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura formalmente fondata sulla violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
artt. 1241 e seguenti c.c.
richiamati dal ricorrente in tema di compensazione, ma la Corte rileva che la doglianza non incide sulla ratio decidendi e tende solo a contestare l'accertamento di merito.
art. 52 della L. 9 marzo 1989, n. 88
norma invocata dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'indebito previdenziale.
art. 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412
norma invocata dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'indebito previdenziale e del recupero delle somme.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è ammissibile sotto l'apparente deduzione di violazione di legge un motivo che si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve aggredire tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: se una ratio decisiva resta intatta, il ricorso è inammissibile.
- In materia di ripetizione di indebito previdenziale, l'ente che agisce o resiste deve offrire una ricostruzione chiara e specifica dell'origine dell'indebito e della pretesa restitutoria; deduzioni generiche o contraddittorie non sono idonee a superare il rigetto della domanda.
- La qualificazione della vicenda come operazione contabile o come compensazione non basta, da sola, a scalfire una decisione che si fondi anche sull'assenza dei presupposti soggettivi della ripetibilità dell'indebito, in particolare del dolo dell'accipiens.
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