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Sentenza

Sentenza n. 7146/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 10 della Regione Puglia del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/4/2023: - dell’atto dirigenziale n. 1 della Regione Puglia dell’8 febbraio 2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/11/2024: - della determinazione n. 10 della Regione Puglia del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - dell’atto dirigenziale n. 1 della Regione Puglia dell’8 febbraio 2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”;

Giustizia amministrativa202303495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e di quantificazione degli importi dovuti, nonché successivo atto di aggiornamento e ricalcolo degli oneri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e il successivo atto dirigenziale dell’8 febbraio 2023, relativi all’attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere, secondo l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, avrebbe richiesto la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché tale conferma regionale non risultava intervenuta, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, dalla dichiarazione della società di avere versato il 25 per cento degli importi richiesti il giudice ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa agli anni indicati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi pendenti è collegata alla comunicazione al TAR del provvedimento regionale di accertamento del pagamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione giudiziale di un provvedimento amministrativo di accertamento, tale comunicazione costituisce presupposto necessario per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all’obbligazione oggetto del giudizio può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, anche quando non siano ancora integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di ripiano dei dispositivi medici estingue l’obbligazione relativa alle annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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