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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41877/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/05/2024 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 27/11/2023. Il tema centrale era il diniego della concessione della liberazione anticipata per i primi due semestri (20/01/2017-19/01/2018). Il Tribunale aveva motivato il rigetto sostenendo che, anche a causa della gravità del reato commesso (partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso), non era verosimile che il ricorrente avesse dato prova di partecipare all'opera rieducativa in quel primo arco temporale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la commissione del reato antecedente alla detenzione non può essere considerata di per sé ostativa alla liberazione anticipata e che la valutazione deve essere effettuata con riferimento a ciascun semestre di pena espiata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia attenuto ai principi di frazionamento temporale nella valutazione previsti dall'art. 54 ord. pen. e dall'art. 103, comma 2, del D.P.R. 230/2000, e che la motivazione del diniego fosse priva di riferimenti concreti al periodo oggetto di verifica, risultando mera congettura. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali indicati, lasciando al giudice di merito la valutazione libera nel merito ma vincolata all'adeguata motivazione per ciascun semestre.

Norme richiamate

  • ordinamento penitenziario, art. 54, comma 1

    presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata e costituito dall'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per un periodo di un semestre

    Il beneficio si valuta per singoli semestri di pena espiata; la presenza della partecipazione rieducativa deve essere accertata con riferimento al periodo specifico oggetto della richiesta

  • D.P.R. 230/2000, art. 103, comma 2

    la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre le opportunita offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia esterna

    La valutazione è interna al trattamento e alla specifica esecuzione; devono essere considerati gli elementi concreti del percorso rieducativo nel semestre valutato

  • Corte costituzionale, sent. n. 267 del 1990

    Sostiene il principio della valutazione frazionata per ciascun periodo di pena espiata e l'impossibilita di far incidere elementi esterni al semestre in esame

  • Cassazione Penale, Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021

    Conferma che la condotta anteriormente commessa fuori dal regime detentivo non puo influire negativamente sulla valutazione del semestre successivo; solo trasgressioni avvenute dopo il semestre in esame possono incidere sulla valutazione di quel semestre

  • Cassazione Penale, Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015

    Richiama il principio per cui la valutazione della partecipazione all'opera rieducativa deve essere riferita al periodo specifico e non influenzata da comportamenti esterni al semestre valutato

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata deve essere effettuata per ciascun semestre di pena espiata e non può essere influenzata da comportamenti anteriori al semestre stesso compiuti fuori dal regime detentivo
  • Comportamenti negativi rilevanti ai fini del diniego possono essere considerati solo se si verificano successivamente al semestre oggetto di valutazione, poiché solo in tal caso possono dimostrare la mancata adesione all'opera rieducativa
  • La decisione deve contenere motivazione concreta e specifica con riferimento al semestre valutato; motivazioni generiche o congetture sono insufficienti e determinano l'annullamento
  • Il giudice di merito, nel riesame, resta libero nell'esito ma deve attenersi ai criteri normativi e giurisprudenziali e documentare le ragioni che portano all'accoglimento o al rigetto della richiesta per ciascun semestre
  • La gravità del reato commesso non può di per sé costituire motivo astratto e generale per escludere il beneficio senza un esame puntuale del percorso rieducativo nel periodo considerato

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