Cassazione Penale, Ordinanza n. 32795/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la novità della censura proposta per la prima volta in sede di legittimità e richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura stabilita nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per sostituzione di persona, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 2, c.p. e unificata sotto il vincolo della continuazione, nonché per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. L'unico motivo di ricorso riguardava il mancato assorbimento del reato di sostituzione di persona in quello di falsità ideologica in atto pubblico. La Corte ha ritenuto la censura non proponibile in sede di legittimità perché non risultava previamente dedotta come motivo di appello. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente la ricostruzione dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata, qualora l'avesse ritenuta incompleta o non corretta.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Norma incriminatrice della sostituzione di persona, reato per il quale è stata confermata la condanna.
art. 61, n. 2, c.p.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione relativa alla sostituzione di persona.
art. 81, comma 2, c.p.
Vincolo della continuazione richiamato per il reato contestato al capo 1.
art. 48 c.p.
Norma richiamata nella contestazione della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
art. 479 c.p.
Norma incriminatrice della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, oggetto del capo 2.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La disposizione preclude in sede di legittimità la proposizione di censure non dedotte con i motivi di appello, prevedendone l'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in sede di ricorso per cassazione la censura che non sia stata previamente proposta con i motivi di appello, quando la legge ne impone la deduzione a pena di inammissibilità.
- Qualora il ricorrente sostenga che il giudice d'appello abbia riportato in modo incompleto o inesatto i motivi di gravame, deve contestare specificamente tale ricostruzione nel ricorso per cassazione; in mancanza, la Corte può fare riferimento al riepilogo contenuto nella sentenza impugnata per verificare la novità della censura.
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